Il Consiglio di Stato – Sez. III – con la sentenza n. 5833/2018 ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno avverso la decisione del TAR PUGLIA (Sez. LECCE) che aveva giudicato illegittima la pretesa di imporre che l’indizione da parte del Comune di Minervino Murge di una procedura negoziata con la richiesta di offerta sul mercato elettronico (MEPA) fosse preceduta da auna indagine di mercato formalizzata tramite avviso pubblico.
L’appello proposto dal Ministero è stato accolto dal Collegio nella considerazione che anche quando la stazione appaltante è obbligata a scegliere operatori economici presenti sul mercato elettronico, essa non è esonerata dall’obbligo di esperire una indagine esplorativa, o almeno di indicare i criteri utilizzati per la scelta, non potendosi distinguere tale ipotesi da quella nella quale il ricorso al MEPA e la procedura interamente telematica gestita da Consip sia facoltativo per l’ente appaltante. Appare evidente, infatti, che in entrambe le ipotesi, in assenza di criteri di scelta predeterminati non vi sia nessuna garanzia di imparzialità della scelta, ben potendo l’ente invitare alla gara solo alcuni operatori, perché in ipotesi più graditi e non quelli in grado di fornire le migliori garanzie nella esecuzione della commessa.
Il Collegio giudicante ha anche richiamato le Linee Guida dell’ANAC in data 26/10/2016 e 19/4/2017 le quali hanno chiarito che le stazioni appaltanti possono dotarsi di un regolamento in cui vegano disciplinati i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo all’elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni o altri strumenti similari gestiti dalle centrali di committenza. Ciò anche al fine di evitare che il ricorso a cataloghi standardizzati in uso presso le stazioni appaltanti presti il fianco all’aggiramento dei principi atti ad assicurare imparzialità, trasparenza e par condicio tra gli operatori economici .
Di conseguenza, nella fattispecie in esame, la sentenza ha ritenuto che correttamente il Ministero dell’Interno aveva giudicato la procedura seguita dal Comune non conforme alla normativa vigente ed aveva negato il finanziamento da valere sul Programma Operativo della Sicurezza, per cui ha accolto l’appello dello stesso Ministero con integrale riforma della sentenza impugnata.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it