Nella sentenza 6237/2018 i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che le controversie che attengono alla revisione del prezzo di un appalto rientrano fra le materie di giurisdizione esclusiva del g.a., con la possibilità di proporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Nella stessa pronuncia, inoltre, gli stessi giudici hanno puntualizzato che la P.A deve attenersi all’indice ISTAT, affinché le operazioni di revisione del prezzo siano conformi a criteri oggettivi.
Secondo i giudici di Palazzo Spada, in particolare, il contenzioso in materia di revisione dei prezzi dei contratti pubblici rientra tra le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e invece non figura affatto fra le fattispecie espressamente sottoposte dagli artt. 119 e 120 c.p.a. a riti accelerati ritenuti incompatibili con la possibilità di proporre il ricorso straordinario al Capo dello Stato. Tali disposizioni, infatti, includono le procedure di aggiudicazione ad evidenza pubblica ma non l’esecuzione del contratto in tal modo stipulato e in considerazione del loro carattere eccezionale non risultano neppure suscettibili di interpretazione analogica.
Le controversie che attengono alla revisione del prezzo di un appalto non rientrano nella disciplina del c.d. rito appalti di cui all’art. 120 c.p.a., che si applica solo al contenzioso relativo alla procedura di affidamento del contratto e non a quello attinente alla fase della sua esecuzione. Pertanto, in questa occasione, è ammissibile la proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la sua trasposizione giurisdizionale.
La Pubblica Amministrazione, inoltre, deve attenersi all’indice ISTAT, affinché le operazioni di revisione del prezzo siano conformi a criteri oggettivi anche quanto alla soglia massima, al fine di scongiurare squilibri finanziari nel bilancio, alla stregua della riconosciuta ratio dell’istituto della revisione prezzi, volta a tutelare la prosecuzione e la qualità della prestazione ma, prima ancora, volta a tutelare l’esigenza della Pubblica Amministrazione di non sconvolgere il proprio quadro finanziario. L’indice ISTAT segna quindi la soglia massima della revisione, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche -che dovranno essere provate dall’impresa- che possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione del prezzo lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa.