Con la sentenza 41421 del 25 settembre 2018 la Corte di Cassazione ha specificato che l’attività di selezione del personale di una società in house non è svincolata dal rispetto della L. n. 133 del 2008, art.18 e del D. lgs n. 165 del 2001
I giudici di legittimità hanno stabilito, nello specifico, che l’attività di selezione del personale della società in house non è svincolata dal rispetto della L. n. 133 del 2008, art.18 e del D. lgs n. 165 del 2001, art. 35 nonostante il regolamento che il Governo avrebbe dovuto adottare a norma della L. n. 133 del 2008, art. 23 bis, non sia stato mai emanato. In tema di abuso d’ufficio commesso anteriormente al DPR 7 settembre 2010, n. 168, integra l’elemento oggettivo del reato il reclutamento del personale da parte dell’amministratore di una società “in house”, senza il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica previste per gli enti pubblici dal D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, richiamato dal D.l 25 giugno 2008, n. 112, art. 18, c. 1, con riferimento alle società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica, nel cui ambito sono comprese anche le società in house.
In particolare, il D.lgs n. 165 del 2001, art. 35, pur non imponendo necessariamente che l’assunzione debba avvenire solo ad esito di procedura di concorso pubblico, contiene disposizioni assai stringenti quanto ai criteri da osservare nel reclutamento del personale (principi di trasparenza, pubblicità ed imparzialità). Ne consegue che la società di trasporti, quale società in house, anche a prescindere dalla mancata emanazione del regolamento a norma del D.l n. 112 del 2008, art. 23 bis, è comunque tenuta all’applicazione dell’art. 35 legge citata ed al rispetto in sede di assunzione dei criteri ivi indicati.