Il Comune di Macchia di Isernia ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Isernia che, confermando la decisione del Giudice di Pace, aveva accolto l’opposizione dell’automobilista in quanto l’accertamento della violazione era stato effettuato a mezzo di autovelox collocato sul lato opposto a quello autorizzato dall’ente proprietario della strada.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 23726/2017 della VI Sezione Civile, ha dichiarato inammissibile il motivo riguardante la mancata ammissione da parte del giudice di merito, della proba testimoniale ed ha ribadito quanto ripetutamente affermato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui il ricorrente che denuncia il difetto di motivazione su una istanza di ammissione di un mezzo istruttorio ha l’onere di indicare specificamente le circostanze oggetto della prova, provvedendo alla sua trascrizione, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività del fatto da provare.
Il Supremo Collegio ha poi svolto una ricostruzione della normativa che disciplina gli accertamenti delle violazioni del Codice della Strada eseguiti con strumenti elettronici, recata dall’art. 142 del decr. legisl. n. 285/1992, dall’art. 2 del D.M. 15/8/2007 di attuazione dell’art. 3, c. 1, lettera b) del D.L. n. 147/2007 e dell’art. 4 del D.L. n. 121/2002, e ne ha dedotto il principio in base al quale, qualora il decreto amministrativo autorizzi il posizionamento di un apparecchio autovelox lungo il tratto di una sola carreggiata di un tipo di strada riconducibile ad uno di quelli previsti dal citato art. 4 del D.L. n. 121/2022, diventa obbligatorio che l’ente proprietario della strada adotti gli adempimenti di garanzia per gli utenti circa la preventiva segnalazione della presenza dell’apparecchio elettronico e la visibilità del segnale che lo preannunci sullo stesso lato di marcia, anche al fine di tutelare le esigenze di sicurezza pubblica connesse all’attività di accertamento.
Essendo quindi provato che, nel caso in esame, il decreto prefettizio aveva previsto la ubicazione dell’autovelox lungo un solo senso di marcia ed invece l’accertamento sia stato effettuato mediante rilevazione di un apparecchio elettronico posizionato nel contrapposto senso di marcia, il verbale di contestazione è viziato da illegittimità , come deciso dal Tribunale di Isernia con la sentenza impugnata e, di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 23726/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it