Sulla questione dell’assoggettabilità ad IMU delle piattaforme di rigassificazione ubicate in acque territoriali, si è espressa la Commissione VI Finanze della Camera (v. Resoconto della seduta del 20 settembre 2018) in risposa alla Interrogazione Parlamentare n. 5-00481, con la quale è stato invitato il Governo ad assumere iniziative per dare attuazione alla disposizione dell’art. 1, comma 728, della Legge di Bilancio 2019, n. 205/2017, al fine di evitare il contenzioso tributario avviato da tempo tra concessionari di impianti e rispettivi Comuni costieri.
La Commissione interessata ha fornito la propria risposta avendo consultato gli Uffici competenti, chiarendo in primo luogo che la norma citata della Legge di bilancio 2018 reca una interpretazione autentica delle disposizioni del decr. legisl. n. 504/1992 e della Legge n. 137/2013, nel senso che per i manufatti ubicati nel mare territoriale destinati all’esercizio dell’attività di rigassificazione del gas naturale liquefatto, aventi una propria autonomia funzionale e reddituale che non dipende dallo sfruttamento del sottofondo marino, rientra nella nozione di fabbricato assoggettabile alla imposizione la sola porzione del manufatto destinato ad uso abitativo e di servizi civili. Ciò vuol dire che la norma riguarda esclusivamente i rigassificatori, i quali però non possono essere equiparati alle piattaforme petrolifere nel cui novero rientrano quelle oggetto della Interrogazione (riferita al Comune di Cesenatico), , ed allo stato attuale non esistono ulteriori norme che disciplinano la tassazione di altri manufatti siti nel mare territoriale.
E’ stato anche rilevato che la prassi espressa in vari documenti delle Finanze circa la impossibilità di assoggettare ad IMU le piattaforme petrolifere dal momento che la disciplina del tributo escludeva tali manufatti dal presupposto impositivo dell’IMU, per la ragione che questi non possono essere accatastati a meno di uno specifico intervento normativo poiché spetta all’Oceano Cartografico dello Stato e non alla Amministrazione del Catasto provvedere al rilievo sistematico dei mari italiani, è stata condivisa dalla CTP di Forlì che escluso dalla tassazione le piattaforme petrolifere antistanti il territorio comunale di Cesenatico, in contrasto con l’orientamento della Suprema Corte di Cassazione. Alla luce delle criticità esposte dagli interroganti, è stato poi comunicato che presso il Dipartimento delle Finanze è stato istituito un tavolo tecnico per l’esame delle tematiche derivanti dalle pronunce giurisprudenziali proprio al fine di individuare i criteri di georeferenziazione delle strutture in questione.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it