Con la sentenza 5410 del 14 settembre i giudici del Consiglio di Stato hanno stabilito che il condizionamento mafioso che porta all’interdittiva antimafia si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente infiltrato, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa.
Il condizionamento mafioso, spiegano i giudici di Palazzo Spada, ai fini dell’interdittiva antimafia, può derivare anche dalla presenza di soggetti che non svolgono ruoli apicali all’interno della società, ma siano o figurino come meri dipendenti, entrati a far parte dell’impresa senza alcun criterio selettivo e filtri preventivi. Inoltre, il condizionamento mafioso si può desumere anche dalla presenza di un solo dipendente “infiltrato”, del quale la mafia si serva per controllare o guidare dall’esterno l’impresa, nonché dall’assunzione o dalla presenza di dipendenti aventi precedenti legati alla criminalità organizzata, nonostante non ermergano specifici riscontri oggetti sull’influenza nelle scelte dell’impresa.
Le imprese possono effettuare liberamente le assunzioni quando non intendono avere rapporto con le pubbliche amministrazioni: ove intendano avere, invece, tali rapporti devono vigilare affinché nella loro organizzazione non vi siano dipendenti contigui al mondo della criminalità organizzata.