Il presupposto dell’ICI non si basa sulla capacità dell’immobile di produrre reddito ed il valore del bene assume rilievo ai soli fini della determinazione della base imponibile e della esatta misura dell’imposta, per cui è da escludere l’esenzione dal tributo per un’area edificabile soggetta al vincolo di espropriazione per la costruzione di un parcheggio pubblico.
E’ quanto ha deciso la CORTE DI CASSAZIONE con l’Ordinanza n. 17764/2018 sul ricorso con il quale il contribuente ha impugnato la sentenza CTR Abruzzo relativa ad un ACCERTAMENTO ICI del Comune di Francavilla a Mare per il 2008, con cui il giudice di appello aveva ritenuto imponibile l’area edificatoria assoggettata al vincolo di realizzazione di un pubblico parcheggio.
Il Supremo Collegio ha ribadito il principio enunciato in precedenti pronunce di legittimità, secondo cui :
“in tema di ICI, l’occupazione di urgenza di un terreno da parte della P.A. non priva il proprietario del possesso del bene fino a quando non intervenga il decreto di esproprio (o l’ablazione) del fondo, sicchè egli resta soggetto passivo di imposta ancorchè l’immobile sia detenuto dall’occupante”.
Inoltre, ad avviso della Corte, l’inclusione di un’area in una zona destinata dal piano regolatore generale a servizi pubblici o di interesse pubblico (nella fattispecie, un parcheggio pubblico), se pure assume rilievo nella determinazione del valore venale dell’immobile, da valutare in base alla maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, non ne esclude l’oggettivo carattere edificabile del decr. legisl. n. 504/1992, atteso che i vincoli di inedificabilità assoluta, stabiliti in via generale e preventiva nel piasno regolatore, vanno tenuti distinti dai vincoli di destinazione che non fanno venire meno l’originaria natura edificabile.
Nel caso di specie, proprio la presenza di un vincolo che presuppone lo sfruttamento edificabile dell’area impone la debenza dell’imposta in virtù del criterio normativo basato sul valore venale, che dovrebbe essere quantificato sulla base dell’indennità di esproprio.
Le suddette motivazioni hanno comportato il rigetto del ricorso.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 17764/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it