Dopo la formale approvazione da parte del Consiglio dei Ministri n. 19 del 13 settembre 2018 del decreto-legge finalizzato ad introdurre disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dobbiamo accontentarci di un testo non ancora definitivo ed aggiornato al 19 settembre che alleghiamo.
Il testo, ancora provvisorio, è costituito da 49 articoli suddivisi nei seguenti 5 Capi:
Capo I (artt. 1-10-bis) – Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del Comune di Genova
Capo II (artt. 11-15) – Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti
Capo III (artt. 16-37) – Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017
Capo IV (artt. 38-40) – Misure urgenti gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017
Capo V (artt. 41-49) – Ulteriori interventi emergenziali
“Al fine di promuovere la progettazione delle scuole innovative di cui all’articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è autorizzata la spesa di euro 9 milioni per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Al relativo onere si provvede mediante riduzione delle risorse di cui all’articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, destinate al pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per la realizzazione delle scuole innovative.”
È quanto si legge al comma 2 dell’articolo 46 della bozza del decreto-legge Emergenze (Disposizioni urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre emergenze), aggiornata al 19 settembre 2018. Ricordiamo che questo decreto-legge è stato approvato il 13 settembre scorso dal Consiglio dei ministri.
Le risorse finanziarie “sono anticipate agli enti locali per stati di avanzamento dei livelli di progettazione e successivamente scomputate dall’INAIL all’atto della quantificazione dell’importo dovuto agli enti locali per l’acquisizione delle aree oggetto di intervento. L’anticipazione non può superare il valore dell’area stimata dall’INAIL”.
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI (ANSFISA). La bozza del decreto-legge stabilisce, all’art. 11, che “a decorrere dal 1° dicembre 2018 è istituita l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), con sede in Roma presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con possibilità di articolazioni territoriali. L’Agenzia ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale e delle infrastrutture stradali e autostradali”.
ARCHIVIO INFORMATICO NAZIONALE DELLE OPERE PUBBLICHE – AINOP. “È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, di seguito – AINOP, formato dalle seguenti sezioni:
- a) ponti, viadotti e cavalcavia stradali;
- b) ponti, viadotti e cavalcavia ferroviari;
- c) strade – archivio nazionale delle strade, di seguito ANS;
- d) ferrovie nazionali e regionali – metropolitane;
- e) aeroporti;
- f) dighe e acquedotti;
- g) gallerie ferroviarie e gallerie stradali;
- h) porti e infrastrutture portuali;
- i) edilizia pubblica.
Le sezioni sono suddivise in sottosezioni, ove sono indicati, per ogni opera pubblica:
- a) i dati tecnici, progettuali e di posizione con analisi storica del contesto e delle evoluzioni territoriali;
- b) i dati amministrativi riferiti ai costi sostenuti e da sostenere;
- c) i dati sulla gestione dell’opera anche sotto il profilo della sicurezza;
- d) lo stato e il grado di efficienza dell’opera e le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- e) la collocazione dell’opera rispetto alla classificazione europea;
- f) i finanziamenti;
- g) lo stato dei lavori;
- h) la documentazione fotografica aggiornata;
- i) il monitoraggio costante dello stato dell’opera anche con applicativi dedicati, sensori in situ e rilevazione satellitare;
- l) il sistema informativo geografico per la consultazione, l’analisi e la modellistica dei dati relativi all’opera e al contesto territoriale.
SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto Emergenze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti “sovraintende alla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare a quelle infrastrutture stradali e autostradali, quali ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, individuate dal Ministero stesso con apposito decreto e che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti. A tal fine, i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono le infrastrutture stradali e autostradali individuate dal Ministero, forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse. Il citato Sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità e dei beni culturali immobili, reca l’identificazione delle opere soggette a monitoraggio tramite il Codice IOP, di cui all’articolo 11 del presente decreto”.
Al termine del periodo di sperimentazione, di durata pari a dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto Emergenze, “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, sono definiti i termini e le modalità con cui i soggetti che a qualsiasi titolo gestiscono infrastrutture stradali e autostradali forniscono al Ministero stesso i dati occorrenti per l’operatività a regime del sistema di monitoraggio dinamico, attraverso l’utilizzazione degli occorrenti apparati per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse”.
“Ai fini dell’implementazione del sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sovraintende all’utilizzo delle più avanzate ed efficaci tecnologie, anche spaziali, per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di interesse.”
Nell’ambito delle attività di conservazione di cui agli articoli 29 e seguenti del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, “il Ministero per i beni e le attività culturali adotta un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, che definisce i criteri per l’individuazione dei beni da sottoporre a monitoraggio, e ai conseguenti interventi conservativi, i necessari ordini di priorità dei controlli anche sulla base di specifici indici di pericolosità territoriale e di vulnerabilità individuale degli immobili, nonché i sistemi di controllo strumentale da utilizzare e le modalità di implementazione delle misure di sicurezza, conservazione e tutela”.
Agli oneri “si provvede mediante l’incremento del contributo di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in misura di euro 5.000.000,00 per l’anno 2018 ed euro 10.000.000,00 per l’anno 2019. Agli oneri derivanti dalle attività di cui al comma 4 nella misura di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2019, 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.
PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI. L’art. 45 della bozza del provvedimento dispone che “le economie disponibili di cui all’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 30 giugno 2014, n. 22, nonché quelle di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 13 luglio 2015, n. 107, relative ad opere concluse, sono accertate con decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Le risorse finanziarie “sono attribuite agli enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico, per essere destinate alla progettazione degli interventi di messa in sicurezza dei predetti edifici”.
Le modalità e i criteri di attribuzione delle risorse finanziarie “sono definiti con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca”.