Un automobilista ha ottenuto dal Tribunale di Rieti la condanna della Regione Lazio e della Provincia di Rieti al risarcimento dei danni causati alla propria vettura da un cinghiale che attraversava la strada.
La Corte di Appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, ha deciso che incombeva alla Provincia l’obbligo di adottare le misure necessarie a prevenire i danni causati dagli animali selvatici, mentre spettava alla Regione esercitare funzioni di programmazione e di coordinamento della pianificazione faunistica, da cui la condanna della Provincia al risarcimento.
Nel ricorso per Cassazione proposto dalla Provincia, è stata emessa l’Ordinanza n.13488/2018, della SEZIONE VI CIVILE, la quale ha ritenuto infondati i motivi di gravame riguardanti la erronea valutazione del giudice di appello che ha ritenuto sussistere in capo alla Provincia gli obblighi di vigilanza nel tratto stradale, spettanti invece alla Regione, e per non contenere la Legge Regionale n. 17/1995, nell’elenco degli obblighi della Provincia nel controllo della fauna selvatica, alcuna menzione dei danni cagionati alla circolazione dei veicoli.
Il Supremo Collegio ha rilevato come la legislazione statale attribuisca alle Regioni la competenza per la emanazione di norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie di fauna selvatica, mentre le Province provvedono ad attuare la disciplina regionale esplicando le funzioni amministrative e di gestione nell’ambito del proprio territorio, tra le quali possono ricomprendersi la istituzione e la soppressione delle oasi di protezione, l’istituzione e la soppressione delle zone di ripopolamento e di cattura, la realizzazione di strutture e di interventi atti a perseguire gli scopi di protezione e di incremento, la stipula di apposite polizze per il risarcimento dei danni.
Nel caso di specie, la Corte di Appello, ad avviso della Cassazione, ha correttamente ritenuto che la responsabilità della fauna selvatica e del suo controllo era stata attribuita alla Provincia dalla Legge Regionale n. 17/1995 e, pertanto, ha giustamente condannato quest’ultima al risarcimento del danno perché la Provincia quale ente titolare del suddetto potere di controllo e di censimento della fauna selvatica non ha adottato i piani previsti dalla normativa regionale, così come la sentenza impugnata contiene congrua e logica motivazione riguardo agli esiti della prova testimoniale sul comportamento colposo ascrivibile all’ente pubblico rispetto a ciò che si poteva fare e non è stato fatto, ad esempio la specifica segnalazione della presenza abituale degli animali nel tratto di strada.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 13488/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it