E’ stato posto all’Agenzia delle Entrate un quesito sulla corretta applicazione dell’imposta di bollo sulle istanze volte ad ottenere dagli enti locali l’autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico per la raccolta di firme relative a campagne referendarie ed altre iniziative legislative popolari, ed in particolare se tali atti possano rientrare nella esenzione di cui all’articolo 1, Tabella B, del D.P.R. n. 642/1972 per “le petizioni agli organi legislativi riguardanti la formazione delle liste elettorali e gli atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali”.
La Direzione Centrale Coordinamento Normativo del MEF (Agenzia Entrate), con la Risoluzione n. 56/E del 18 luglio 2018, ha chiarito, in primo luogo, che la nozione di “PETIZIONI AGLI ORGANI LEGISLATIVI” possa ricomprendere sia le iniziative con le quali i cittadini esercitano il loro diritto di voto ex art. 50 della Costituzione, sia le analoghe iniziative previste nel Trattato dell’Unione Europea e degli Statuti Regionali e locali. Per “DIRITTI ELETTORALI” debbono intendersi sia il diritto di voto esercitabile nell’ambito di una consultazione elettorale, sia gli altri diritti garantiti dalla Costituzione ai cittadini per assicurare il loro coinvolgimento nell’attività legislativa, specificati nell’articolo 71 (proposte di legge richieste da almeno cinquantamila elettori) e nell’articolo 75 (disciplina dei referendum popolari).
Alla luce di tale orientamento interpretativo, il MEF ha ritenuto che le richieste di occupazioni di suolo pubblico e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni possono essere esentate in modo assoluto dal pagamento dell’imposta di bollo qualora finalizzate alle iniziative indicate negli articoli 50, 71 e 75 della costituzione e nell’articolo 227 del Trattato UE. Qualora, invece, le istanze siano finalizzate ad iniziative diverse sono soggette all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di euro 16,00 prevista negli artt. 3 e 4 della Tariffa.
La Risoluzione ha chiarito, inoltre, che la mera attività divulgativa e propagandistica delle iniziative in questione non può fruire della esenzione, salvo che sia svolta durante il c.d. “periodo elettorale”, secondo la disciplina vigente in materia di consultazioni elettorali europee, nazionali, provinciali e comunali.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it