I giudici del Tribunale amministrativo di bari hanno confermato, nella sentenza 616/2018, che in materia di edilizia residenziale pubblica appartengono alla giurisdizione del g.o. le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio.
In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 33 d.lg. 31 marzo 1998 n. 80, come sostituito dall’art. 7, lett. a, l. 21 luglio 2000 n. 205, è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all’assegnazione dell’alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all’assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell’assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all’assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del g.o. le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto.
Appartiene, pertanto, alla giurisdizione del g.o. la controversia avente ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, correlata non già ad un’asserita (nuova) valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì all’avvenuto accertamento della carenza del requisito dell’impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell’alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell’assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l’ente pubblico”.
Ulteriore conferma si rinviene nell’ultima pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili – ordinanza 30 marzo 2018 n. 8041 -, con cui si è ribadito che appartengono alla giurisdizione del g.o. le controversie aventi ad oggetto la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio, in quanto basata non già su un’asserita nuova valutazione dell’interesse pubblico a mantenerla, bensì sull’avvenuto accertamento del venir meno dei requisiti previsti dalla legge. Si è, in particolare, rimarcato che il provvedimento di assegnazione dell’alloggio “segna il momento a partire dal quale l’operare della P.A. non è più riconducibile all’esercizio di pubblici poteri e ricade, invece, nell’ambito di un rapporto paritetico soggetto alle regole del diritto privato.