Il Tar Emilia-Romagna ha ribadito, con la sentenza 659/2018, che sussiste un’ampia discrezionalità in capo al Comune nel determinare la dislocazione sul territorio delle sedi farmaceutiche
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, infatti, sussiste un’ampia discrezionalità in capo al Comune nel determinare la dislocazione sul territorio delle sedi farmaceutiche, dovendo l’Ente operare in materia da garantire un delicato bilanciamento di interessi diversi della popolazione, attuale e potenziale, con conseguente sindacabilità della scelta solo nei casi di manifesta irragionevolezza e totale carenza di istruttoria.
Pertanto, in questa occasione, i giudici del Tribunale amministrativo di Bologna hanno stabilito la legittimità dell’operato del Comune che nell’ambito del potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica di cui all’art. 11 del D.L. n. 1 del 2012, ha istituito nel proprio territorio una nuova sede farmaceutica e ha successivamente indetto e concluso il concorso straordinario per la sua assegnazione.