Con la sentenza n. 1507 del 2 agosto scorso i giudici del Tribunale amministrativo della Calabria chiariscono alcuni aspetti sull’inconfigurabilità di un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito
L’appalto pubblico di servizi rientra nella categoria dei “contratti speciali di diritto privato” connotata da una disciplina, di derivazione europea, derogatoria dei contratti di diritto comune, in ragione degli interessi pubblici sottesi e della natura soggettiva del contraente pubblico, e che trova la sua principale fonte nel cd. Codice di Contratti Pubblici (d.lgs. n. 50 del 2016).
Non vi è dubbio che, alla stregua di tale normativa speciale, il contratto di appalto sia contraddistinto dalla necessaria “onerosità” e sinallagmaticità delle prestazioni, essendo connotato sia dalla sussistenza di prestazioni a carico di entrambe le parti che dal rapporto di reciproco scambio tra le stesse. Pertanto, la configurabilità di un appalto pubblico di servizi a titolo gratuito si pone in disarmonia rispetto all’ordinamento, tenuto conto che non ogni servizio prestato reca con se vantaggi curricolari e di immagine tali da garantire, sia pure indirettamente, vantaggi economici tali da soddisfare il diritto a un equo compenso.