Nella sentenza 269 dello scorso 12 luglio il Tribunale amministrativo della Lombardia ha confermato che il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali.
Il modello in house costituisce un modo di gestione ordinario dei servizi pubblici locali, alternativo rispetto all’affidamento mediante selezione pubblica; il quinto considerando della direttiva U.E. 24/2014 sugli appalti pubblici, stabilisce, infatti, sul punto che “… nessuna disposizione della presente direttiva obbliga gli Stati membri ad affidare a terzi o a esternalizzare la prestazione di servizi che desiderano prestare essi stessi o organizzare con strumenti diversi dagli appalti pubblici ai sensi della presente direttiva”.
Ciò è stato confermato, concludono i giudici amministrativi bresciani, anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha affermato che l’affidamento in house ha natura ordinaria e non eccezionale, e che la relativa decisione dell’amministrazione, ove motivata, sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salva l’ipotesi di macroscopico travisamento dei fatti o di illogicità manifesta.