La Corte di Appello di Catanzaro rigettava il gravame contro la sentenza del Tribunale che aveva negato la richiesta all’ANAS di risarcimento dei danni provocati all’autovettura a seguito di un sinistro stradale causato dalla perdita di controllo del guidatore per la presenza di una macchia oleosa sul manto stradale. La responsabilità dell’ANAS veniva esclusa perché l’incidente scaturiva da un pericolo imprevedibile ed inevitabile creato esclusivamente da terzi e perché la macchia oleosa non era stata riscontrata nel corso del turno di servizio del personale dell’Ente svolto tra le ore 7.30 e le 13.30, mentre il sinistro era avvenuto verso le ore 19 e non poteva ascriversi alla inefficienza organizzativa, e fosse da escludersi anche la responsabilità ex art. 2043 c.c. che postula sempre la dimostrazione della condotta colposa e del nesso di causalità-
Nel ricorso per Cassazione, l’attore ha sostenuto che la sentenza di Appello ha fatto malgoverno dell’art. 2051 del c.c. non tenendo conto che il luogo dell’incidente fosse privo di segnalazione del pericolo, necessitando una più concreta attenzione ed esigenza del dovere di vigilanza e/o manutenzione della strada divenuta pericolosa dopo le ore 13.30.
La Corte di Cassazione, Sez. III Civile, con l’Ordinanza n. 18075/2018, del 10 luglio 2018, ha svolto una ricognizione degli orientamenti consolidati nel tempo della giurisprudenza di legittimità, riferiti all’art, 2051 c.c. anche in rapporto all’art. 2043 c.c., da cui emerge che nel qualificare la responsabilità di chi ha in custodia la cosa per i danni provocati viene posto in luce l’obbligo del danneggiato di dimostrare il rapporto di causalità tra la cosa e l’evento dannoso e la imprevedibilità dell’evento idonea ad esonerare il custode deve essere oggettiva, senza alcun rilievo sull’esistenza o meno della colpa da parte del custode stesso.
Ad avviso del Supremo Collegio, la Corte d’Appello ha fatto correttamente uso dei principi anzidetti. Ha inoltre rilevato che nel caso di specie l’evento dannoso, come risulta dal verbale dei carabinieri, si è verificato nel corso di un forte temporale e di una notevole riduzione della luce, con la conseguenza della esclusione della responsabilità dell’ANAS ex art. 2051 c.c. per essere stato l’evento determinato da un caso “fortuito”e, quindi, estraneo alla condotta del preteso danneggiante e tale circostanza si riverbera anche sulla mancata responsabilità ex art. 2043 c.c., non sussistendo un nesso causale tra incidente e condotta dell’Ente stradale.
Le suddette motivazioni hanno condotto al rigetto del ricorso.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it