Le Sezioni Unite della Cassazione sono state chiamate a dirimere la questione di competenza giurisdizionale in ordine alla opposizione ex art. 615 c.p.c. nel procedimento di fermo amministrativo attivato da Equitalia in esecuzione di cartelle esattoriali notificate per sanzioni irrogate per violazione di norme del Codice della Strada.
Il Regolamento di competenza è insorto nel corso di alcuni giudizi dinanzi alle Sezioni semplici civili della Cassazione, definiti con ordinanze interlocutorie nn. 2567-2568- 4176/2017 e n. 4780/2018 (illustrate nell’articolo pubblicato in Finanza Territoriale in data 26 marzo 2018)- con le quali sono stati rimessi gli attii atti , per la trattazione alle Sezioni Unite della questione di particolare importanza in ordine alla natura giuridica della competenza del giudice di pace, in relazione alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative inflitte per violazioni del Codice della Strada, avendo rilevato le incertezze che si sono registrate in recenti sentenze di legittimità.
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno definito la questione con la Sentenza n. 11177/2018 del 9 maggio 2018,la quale ha proceduto alla disamina del quadro legislativo, della recente giurisprudenza e della più autorevole dottrina.
Ha rilevato che la disciplina degli illeciti amministrativi è stata da ultimo modificata dagli articoli 6 e 7 del decr. legisl. n. 150/2011 (in vigore dal 6 ottobre 2011); in particolare, l’art. 6 recante norme sulla opposizione all’ordinanza ingiunzione di cui alla Legge n. 689/1981, dispone che le controversie sono regolate dal rito del lavoro e l’opposizione si propone al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione e la competenza per materia è del GIUDICE DI PACE, salvo quanto previsto nel comma 5, lettere a)b)c) secondo cui l’opposizione si propone dinanzi al TRIBUNALE quando per la violazione è prevista una sanzione pecuniaria superiore nel massimo a 15.493 Euro, o quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per le violazioni disciplinate dal Codice della Strada.
L’art. 7 del suddetto decr. legisl, n. 159/2011 disciplina le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento per violazioni del Codice della Strada e dispone che le controversie in materia di opposizione sono regolate dal rito del lavoro e la competenza è attribuita al GIUDICE DI PACE del luogo in cui è stata commessa la violazione, con estensione anche alle sanzioni amministrative.
La modulazione della competenza tra Giudice di Pace e Tribunale di cui all’art. 6 , secondo quanto affermato in alcune sentenze di legittimità, detta un criterio di competenza per materia con limite di valore inteso con riferimento alla sanzione pecuniaria edittale proporzionale senza previsione di limite massimo per cui è stata applicata una sanzione superiore ad Euro 15.493,00.. Ciò vuol dire che il criterio di determinazione della competenza per materia del Tribunale si correla alla natura della sanzione e non alla misura della somma irrogata.
Per quanto riguarda l’opposizione ai verbali di accertamento per violazioni del Codice della Strada, questa sia regolata dagli articoli 203, 204 e 205 del decreto legislativo n. 285/1992, per effetto dei quali all’interessato viene riconosciuta una duplice possibilità e cioè:
ricorso al prefetto avverso la contestazione ed il prefetto, nell’ipotesi di non accoglimento dell’opposizione, emette l’ordinanza ingiunzione, contro la quale può essere proposto ricorso al giudice ordinario ai sensi dell’art. 22 della legge n. 689/1981;
ricorso al giudice di pace ai sensi dell’art. 7 del decr. legisl. n. 150/2011, impugnando direttamente il verbale di accertamento e, nel caso in cui il destinatario della contestazione non si avvalga né del ricorso al prefetto, né del ricorso al giudice di pace, il verbale di accertamento diviene esecutivo.
Con riferimento all’esame del regolamento di competenza oggetto del procedimento, le SEZIONI UNITE hanno affermato che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace ex art. 6 del decr. legisl. n. 150/2011 relativa alle controversie aventi ad oggetto opposizione a sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada è competenza per materia ed in alcune ipotesi con limite di valore; che la natura giuridica della competenza del Giudice di Pace ex art. 7 è competenza per materia; che gli stessi criteri di competenza vanno applicati anche con riferimento all’impugnazione del preavviso di fermo amministrativo, in quanto azione di accertamento negativo. La competenza appartiene, quindi, al Giudice di Pace di Roma, trattandosi di opposizione a preavviso di fermo, che segue la stessa regolamentazione dell’oggetto principale della domanda, rientrante quest’ultima nella competenza per materia del Giudice di Pace.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE . SEZIONI UNITE – SENTENZA N. 11177/2018 PUBBLICATA IL 9 MAGGIO 2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it