L’esenzione dalla tarsu 2004 relativa ad una struttura alberghiera nel Comune di Casamicciola è stata oggetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 8910/2018 dell’undici aprile 2018, a seguito di ricorso avverso la decisione della CTR Campania che aveva rigettato l’appello del Comune in parziale riforma del giudizio di primo grado, favorevole al contribuente, ritenendo che la comunicazione inviata circa la chiusura dell’albergo nei primi quattro mesi dell’anno a causa dei lavori di ristrutturazione andava considerata quale denuncia di variazione ex art. 70 del decr. legisl. .507/1993 e che per effetto dell’art. 60, c. 2, andava riconosciuta l’esenzione per i locali e le aree in oggettive condizioni di inutilizzabilità, dovendosi nella determinazione della superficie tassabile escludere la parte di immobile nella quale si producevano rifiuti speciali.
La Suprema Corte, trattando congiuntamente i motivi di censura espressi dal Comune, ha richiamato in primo luogo il contenuto dell’art. 62, c. 1, del decr. legisl. n. 507/1993, il quale dispone che “presupposto impositivo della tarsu è l’occupazione o la detenzione di locali od aree scoperte a qualsiasi uso adibiti e non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente documentate e riscontrate (ex art. 62 c. 2) “. Tale disposizione, ad avviso della Corte, pone a carico dei possessori di immobili una presunzione legale relativa alla produzione di rifiuti, per cui la impossibilità alla produzione non può essere ritenuta in modo presunto dal giudice tributario, bensì va provata dal contribuente tramite la denuncia originaria o di variazione debitamente documentata.
Nel caso di specie, la comunicazione inviata dal contribuente circa la chiusura dell’attività alberghiera per il periodo corrispondente alla durata dei lavori di ristrutturazione non è tale da provare se i lavori hanno interessato l’intera unità immobiliare, impedendone la utilizzazione o solo una parte, nel qual caso la tassa sarebbe dovuta per intero, in quanto la mancata utilizzazione che rileva non ricorre quando i locali sono stati lasciati per qualsiasi ragione privi di utilizzo, ma solo quando sono in condizioni che ne impediscono l’utilizzo, per cui le superfici interessate possono essere sottratte alla tassazione.
Fondata per la Corte anche la censura del Comune con riguardo alla decisione CTR di escludere dalla tassa i locali adibiti alla somministrazione dei fanghi per attività fisioterapiche per avere il contribuente smaltito in proprio i rifiuti speciali, dato che anche in questo caso avrebbe dovuto il contribuente fornire la prova che quei locali non erano in grado fi produrre rifiuti solidi urbani. Per le motivazioni suddette, il ricorso del Comune è stato accolto e la sentenza CTR cassata.