Il tema dell’assoggettamento all’imposta di pubblicità con riferimento alle FRECCE reclamizzanti diverse aziende, sia pure contenute in unico MEZZO PUBBLICITARIO, ha costituito da sempre motivo di controversie tra Enti Impositori e Soggetti reclamizzati, con interpretazioni tra loro spesso difformi, sia da parte della giurisdizione tributaria, che di chiarimenti forniti dal MEF con proprie risoluzioni.
La pronuncia della Cassazione, Sez. VI Civile, n. 10459/2018, pubblicata il 2 maggio 2018, è intervenuta a decidere sul ricorso proposto dall’ABACO, società concessionaria dell’accertamento e riscossione nel Comune di Montecassiano, avverso la sentenza della CTR VENETO la quale aveva accolto il ricorso del contribuente nella considerazione che l’imposta di pubblicità doveva essere calcolata sulla superficie dell0impianto nel suo complesso e non sulla sommatoria delle superfici delle singole frecce.
La Suprema Corte ha ritenuto infondate le censure circa la carenza di motivazione della sentenza impugnata e di violazione e falsa applicazione dell’art. 7, commi 1 e 2, del decr. legisl. n.507/1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, del c.p.c., mentre ha accolto il motivo principale del ricorso ed ha ribadito quanto espresso dalla stessa Corte con la sentenza n. 252 del 12 gennaio 2012, la quale ha affermato il principio secondo il quale nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari di aziende diverse collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese reclamizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo. La stessa sentenza 252/2012, ad avviso della Corte, contiene l’interpretazione sistematica della norma di cui all’art. 7, del decr. legisl.507/1993 in relazione all’art. 6, comma 2, dello stesso decreto, che estende al soggetto nel cui interesse è diffuso il messaggio pubblicitario la solidarietà per l’obbligazione tributaria posta a carico del titolare o comunque di colui che ha la disponibilità del mezzo pubblicitario, previsione che non può che trovare esclusiva giustificazione razionale nell’indissolubile legame tra “mezzi” e “messaggio” pubblicitario individuato come fondamento del presupposto di imposta.
Per le ragioni esposte, la Corte ha accolto il ricorso, rinviando la causa alla CTR del veneto in diversa composizione uniformandosi al principio di diritto sopraenunciato.
LINK – CORTE DICASSAZIONE- SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 10459/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it