La CTR CAMPANIA aveva confermato la decisione CTP di Napoli di inammissibilità del ricorso proposto dal contribuente avverso un ACCERTAMENTO ICI anno 2007 relativo ad un immobile sito nel Comune di Ischia in quanto il ricorso di primo grado era stato notificato tramite un servizio postale privato.
La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 8089/2018, pubblicata il 3 aprile 2018, sul ricorso prodotto dal contribuente ha ritenuto che correttamente la CTR ha applicato la disciplina recata in materia di notifica a mezzo posta, ribadendo i principi della stessa Corte secondo cui l’art. 4, primo comma, lettera a) del decr. legisl. n. 261/1999 , che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono affidati in via esclusiva alle POSTE ITALIANE spa i servizi connessi alla notificazione di atti giudiziari di cui alla Legge n. 890/1982. Di conseguenza è da ritenere inesistente la notifica del ricorso effettuata tramite il servizio postale privato.
Il Supremo Collegio, con la sentenza citata, ha anche affermato che l’abrogazione dell’art, 4 del decr. legisl. n. 261/1999, disposta con l’art. 1, comma 57, della Legge n. 124/2017, con effetto dal 10 settembre 2017, non riveste carattere interpretativo (con la soppressione dell’esclusiva delle Poste Italiane quale fornitore del servizi postale universale), né possiede alcuna efficacia retroattiva, in quanto il contenuto del comma 57 deve essere letto in combinato disposto con il comma 58 il quale prevede che, entro il termine di novanta giorni dalla entrata in vigore della legge, debba essere emanato apposito regolamento per la determinazione dei requisiti e degli obblighi per il rilascio delle licenze individuali per l’esercizio delle attività postali, il che vuol dire che fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze debba trovare ancora conferma quanto espresso con i citati principi della stessa Corte.
Per le suddette ragioni, il ricorso del contribuente avverso la sentenza CTR CAMPANIA è stato rigettato.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ- VI CIVILE – ORDINANZA N. 8089/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it