Con la sentenza 2392/2018, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha sancito che le amministrazioni locali per il servizio di pubblica illuminazione non sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni Consip.
Il servizio di pubblica illuminazione, spiegano i giudici di Palazzo Spada, non rientra nel novero di servizi e forniture per i quali, in forza dell’art. 1, c. 7, l. 135 del 2012, come successivamente modificato e integrato, le amministrazioni locali sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni ed accordi quadro messi a disposizione da Consip (fatto salvo il conseguimento di prezzi inferiori di almeno il 3% attraverso autonome procedure ad evidenza pubblica).
Né sussiste l’obbligo, per le amministrazioni locali, di recepire nei propri bandi di gara i medesimi parametri tecnici ed economici previsti dalle procedure competitive esperite da Consip. A tal proposito, concludono gli stessi giudici, l’art. 26 l. 488 del 1999 indica i parametri prezzo-qualità non già quali limiti minimi e ineludibili di congruità degli importi a base d’asta e congruità delle offerte, bensì quali limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili.