La società che gestisce il Servizio Rifiuti in vari Comuni dell’area fiorentina ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana relativa ad un ACCERTAMENTO TIA 2 dovuta al Comune di Calenzano da una Azienda che svolgeva attività di autotrasporto merci per conto terzi, la quale sosteneva la esclusione dal tributo per la circostanza che i locali producevano rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani, allo smaltimento dei quali provvedeva in proprio. La CTP di Firenze aveva accolto l’impugnativa qualificando i rifiuti in questione come imballaggi terziari che i Comuni non possono assimilare agli urbani e la CTR, confermando tale giudizio, aveva ritenuto che l’azienda aveva operato nel pieno rispetto della normativa vigente, ed aveva disapplicato il Regolamento comunale che aveva assimilato i rifiuti speciali non pericolosi agli urbani, con la conseguenza di sottrarre la ditta alla privativa comunale relativamente alla superficie dei locali produttivi dei suddetti imballaggi smaltiti in proprio.
La Suprema Corte, con la Sentenza n. 4960/2018, pubblicata il 2 marzo 2018, ha ritenuto di trattare unitariamente tutti i motivi di censura ed ha proceduto alla disamina del quadro normativo costituito principalmente dal Capo III del decr. legisl. n. 507/1993 e dal decr.jegisl. n. 22/1997 (c.d. decreto Ronchi) il quale ha recepito le direttive europee sui rifiuti pericolosi e sugli imballaggi, disciplinamdo nel Titolo I la “gestione dei rifiuti” e nel Titolo II la “gestione degli imballaggi”, mentre l’art. 49 ha istituito la TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA), sostitutiva della TARSU, in seguito soppressa con l’istituzione della TIA 2 (TARIFFA INTEGRATA AMBIENTALE), con la successiva nascita della TARES e, ultima arrivata, la TARI. Ha quindi richiamato il contenuto del decr. legisl. n. 152/2006 (Codice dell’Ambiente) il quale con l’art. 238 ha soppresso la TIA salvo che “fino alla emanazione del regolamento di cui al comma 5 e fino al compimento degli adempimenti per l’applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”. E dal momento che il citato Regolamento, alla data della controversia in oggetto non risultava ancora emanato, sia la TARSU che la TIA dovevano continuare ad applicare quanto previsto dal decr.legisl. n.507/1993. Inoltre, con l’entrata in vigore del decr, legisl. n. 22/1997, era stato restituito ai Comuni il potere di assimilare ai rifiuti urbani ordinari alcune categorie di rifiuti speciali, nonché l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai fini della raccolta e dello smaltimento e tra questi gli imballaggi in genere. Poiché però, ad avviso della Cassazione, i rifiuti di imballaggio costituiscono oggetto di un regime speciale rispetto a quello dei rifiuti in genere, ciò vale in assoluto per gli imballaggi terziari, per i quali è stabilito il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, quindi di esclusione dal tributo.
Ciò posto, laddove il Regolamento comunale abbia previsto l’assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti speciali in genere, senza l’esclusione degli imballaggi terziari, il Regolamento andrà disapplicato per questa parte.
La Suprema Corte ha quindi osservato che incombe all’impresa contribuente l’onere di fornire all’Ente impositore i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che non concorrono, per le considerazioni espresse, alla quantificazione della superficie imponibile, ponendosi tale obbligo come eccezione alla regola generale che obbliga l’Amministrazione a dare la prova dei fatti che costituiscono fonte dell’obbligazione tributaria.
Per le ragioni suindicate, la Corte ha accolto il ricorso annullando la decisione impugnata, con rinvio alla CTR in diversa composizione, che uniformando si principi di diritto enunciati, dovrà procedere alla verifica circa l’assolvimento da parte del contribuente degli obblighi di informazione e di prova per l’ottenimento della esenzione sull’area destinata a magazzino in quanto produttiva di imballaggi terziari smaltiti in proprio.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE SENTENZA N. 4960/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it