La CTP di Caserta aveva respinto l’impugnazione della CARTELLA ESATTORIALE DI EQUITALIA promossa dal contribuente il quale sosteneva il vizio della notifica, la mancanza dell’avviso di accertamento e la prescrizione del credito. La CTR della Campania confermava la decisione di primo grado nella considerazione che la nullità della notifica era stata sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, che la notifica dell’avviso di accertamento risultava dalla “documentazione in atti ”per compiuta giacenza e che la mancata impugnazione nei termini dell’Accertamento lo aveva reso definitivo.
Sul ricorso la Corte di Cassazione, con l’Ordinanza della SEZ. V CIVILE n.6524/2018, pubblicata il 16 marzo 2018, ha ritenuto che correttamente la CTR ha giudicato suscettibile di sanatoria la nullità della cartella esattoriale per raggiungimento dello scopo ai sensi degli artt. 156 e 160 del c.p.c., in virtù della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell’atto di imposizione, sicchè la sua nullità è sanata per effetto del raggiungimento dello scopo, desumibile anche dalla tempestiva impugnazione”.
La Suprema Corte ha accolto, invece, il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione della sentenza CTR in quanto “la documentazione in atti” rappresentata dall’estratto sul sito internet delle Poste Italiane è inidoneo a dimostrare la ricezione della raccomandata prevista nell’art. 140 del c.p.c.
Per le suddette ragioni, rigettato il primo motivo di ricorso ed accolto il secondo, la sentenza è stata cassata, con rinvio alla CTR, in altra composizione, perché motivi sul ritenuto perfezionamento della notifica dell’avviso di accertamento.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ. V CIVILE – ORDINANZA N. 6524/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it