Inammissibile per la Cassazione il ricorso avverso la sentenza della CTR impugnata sul presupposto della erronea applicazione a partire dal primo gennaio successivo della rendita catastale rideterminata giudizialmente.
La questione è stata sollevata dal Comune di Ischia in relazione ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI/2008 sostenendo che l’atto determinativo della rendita non fosse attributivo ex novo, ma si risolvesse in una revisione in autotutela, con efficacia retroattiva.
La Suprema Corte, con l’Ordinanza n. 4242/2018 della Sez. VI Civile, pubblicata il 21 febbraio 2018, con richiamo alla consolidata giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che “in tema di ici, ai sensi dell’art. 74, comma 1, della Legge n. 342/2000, a partire dal primo gennaio 2000 gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, sicchè il provvedimento emesso in sede di autotutela modificativo della rendita ha effetto retroattivo dalla data dell’originario classamento, indipendentemente dalla data di notifica della nuova rendita, se si limita a correggere errori originari o vizi dell’atto, mentre se il riesame del classamento viene eseguito sulla base di nuovi elementi intervenuti o diversi rispetto a quello originario, la rettifica della rendita effettuata dopo il primo gennaio 2000 è non retroattiva, avendo efficacia “ex tunc”.
Peraltro, nel caso in esame, dal momento che il Comune ricorrente non ha indicato in quali atti del giudizio di merito sia stata dedotta la questione della retroattività per effetto dell’autotutela, il ricorso è stato dichiarato inammissibile anche per difetto di autosufficienza.
LINK- CORTE DI CASSAZIONE. SEZ. VI CIVILE – ORDINANZA N. 4242/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it