L’ANAC ha chiesto al Consiglio di Stato di esercitare le proprie funzioni consultive in relazione alle LINEE GUIDA E PER L’AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE in relazione ai contenuti del decr. legisl. n. 56/2017 che modifica in varie parti il decr, legisl. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).
La Commissione Speciale del Consiglio di Stato, con il Parere n. 1/20018 espresso nella seduta del 26 gennaio 2018, ha rilevato che la richiesta dell’ANAC sia pervenuta pur in assenza di una norma che esplicitamente la prevedesse, e ciò allo scopo di migliorare la qualità ed efficienza nello svolgimento dei compiti affidati all’ANAC dal legislatore.
Ha preso atto che le LINEE GUIDA in esame forniscono indicazioni sui seguenti quattro punti:
verifiche sull’affidatario individuato senza lo svolgimento di una procedura negoziata;
portata del principio di rotazione degli affidamenti diretti:
modalità di selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di gara;
disciplina dell’esclusione automatica delle offerte anomale.
Il Consesso, partendo dalla considerazione che la quantità di procedure c.d. “sottosoglia” assume la consistente dimensione di almeno cinque milioni all’anno, ha osservato che qualsiasi intento di semplificazione non può andare a discapito dei profili della correttezza di tutti i soggetti che si trovano ad operare, anche al fine di combattere la corruzione e le frodi, nell’esigenza del pieno rispetto dei principi del Trattato dell’U.E. Ha quindi proceduto a fornire alcuni suggerimenti sui correttivi da apportare ad alcuni punti trattati nel documento sottoposto alla sua attenzione.
In merito al principio della rotazione e del reinvito, ha rilevato che correttamente l’ANAC ha previsto la possibilità di reinvito (previa motivazione della stazione appaltante) dell’operatore economico che già invitato per una precedente selezione non sia risultato aggiudicatario della stessa.Inoltre, il principio della rotazione comporta che l’affidamento o il reinvito del contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedono una motivazione più stringente, che la stazione appaltante può utilizzare dimostrando l’assenza di alternative in considerazione della particolare struttura del mercato, tenuto conto del grado di soddisfazione del precedente rapporto contrattuale e della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi di mercato praticati nel settore di riferimento.
Viene condiviso l’obiettivo dell’ANAC di affiancare al meccanismo del sorteggio quello di una possibile valutazione della professionalità degli operatori economici sulla base di criteri predefiniti dalla stazione appaltante; viene però suggerita la opportunità di una più coerente e chiara formulazione della disposizione nel senso di stabilire che il ricorso al sorteggio sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso dell’indagine di mercato ed in quello di formazione dell’elenco.
LINK – CONSIGLIO DI STATO – COMMISSIONE SPECIALE – SEDUTA DEL 26 GENNAIO 2018 – AFFARE N. 01/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it