L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con la legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi; è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero. Relativamente alla tassazione degli immobili, con specifico riferimento all’IMU, nell’anno 2012 e nell’anno 2013 era possibile per il Comune “considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata”.
Nell’anno 2014, in seguito all’approvazione della Legge 23.05.2014 n° 80 , G.U. 27.05.2014 è stata eliminata la possibilità di assimilazione ad Abitazione principale, per cui nel 2014 l’immobile è da ritenersi come seconda abitazione.
Nell’anno 2015 – sempre la Legge 23.05.2014 n° 80 ha previsto che: “A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”
- Sull’unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi.
Quindi a partire dall’anno 2015, per gli AIRE l’immobile in Italia si può considerare abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.
Se si è pensionati in Italia ma si risiede all’estero, non è possibile considerare l’immobile come abitazione principale.
Per tutti gli altri soggetti iscritti AIRE, qualunque immobile posseduto in Italia (abitativo o non abitativo) è di fatto un normale immobile soggetto ad aliquota ordinaria deliberata dal Comune in cui l’immobile è ubicato.
A partire dall’anno 2016, in applicazione della Legge di Stabilità, oltre all’esenzione IMU per le Abitazioni principali AIRE dovrebbe valere anche l’esenzione TASI come per le altre abitazioni principali (Categorie da A2 ad A7).
Per quanto concerne le ipotesi di prepensionamento o accompagnamento alla pensione, trattasi di forme di ammortizzatore sociale che prevede la conclusione anticipata dell’attività lavorativa prima del raggiungimento dell’età di pensionamento prevista dalle normative e dai contratti in vigore.
L’anticipo del pensionamento prevede l’impiego di strumenti accessori necessari per completare il percorso retributivo mancante e assicurare così al lavoratore l’erogazione piena della pensione; anche questi strumenti sono variabili a seconda del contesto normativo e contrattuale.
I parametri per poter accedere al prepensionamento cambiano a seconda della legislazione nazionale. In Europa si è ricorso al prepensionamento tramite due possibilità:
- Il versamento di una pensione anticipata a titolo di disoccupazione
- Il versamento prolungato del sussidio di disoccupazione.
Con riferimento alle ipotesi di pensionamento in altri Paesi europei – quali ad esempio il Belgio – con riferimento alla fattispecie in esame, si ritiene che lo stesso possa essere assimilato al trattamento pensionistico.
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it