“La notifica da parte del Comune di un ACCERTAMENTO ICI tramite Agenzia privata deve ritenersi inesistente e non suscettibile di sanatoria in quanto l’art. 4, lettera a) del decr. legisl. n. 261/1999 stabilisce che sono effettuate in via esclusiva dalle Poste Italiane spa le notificazioni degli atti giudiziari di cui alla Legge 890/1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali”. E’ quanto emerge dall’orientamento della giurisprudenza di legittimità. La Corte di Cassazione, Sez. VI Civile, con l’Ordinanza n. 2173/2018, pubblicata il 29 gennaio 2018, decidendo sul ricorso proposto dalla ISCHIA srl avverso la sentenza della CTR Campania relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI 2008 del Comune di Ischia, ha ritenuto di condividere tale orientamento anche alla luce della modifica legislativa introdotta con l’art. 1, comma 57, lettera b) della Legge n. 124/2017, che ha abrogato la citata disposizione di cui all’art. 4 del decr. legisl. n. 261/1999, con entrata in vigore dal 10 settembre 2017.
L’abrogazione in parola comporta la soppressione dell’attribuzione in esclusiva alle POSTE ITALIANE SPA , quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della L. n. 890/1982, nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni al Codice della Strada ai sensi dell’art. 201 del decr. legisl. n.285/1002.
Ad avviso della Suprema Corte, anche se la nuova norma è destinata a spiegare il suo effetto a decorrere dal 10 settembre 20117, pur non potendosi riconoscere alcuna efficacia retroattiva, dovendosi escludere alla stessa natura interpretativa, occorre evidenziare come il comma 57 dell’art. 1 della L. n.124/2017 abbia un contenuto più ampio se letto in combinato disposto con il comma 58 il quale prevede che l’autorità nazionale di regolamentazione determina gli specifici requisiti ed obblighi per il rilascio delle licenze individuali ai soggetti interessati a svolgere i servizi riguardanti le notificazioni di atti a mezzo posta. E ciò induce a ritenere che, fino a quando non saranno rilasciate le nuove licenze individuali, debba trovare ancora conferma l’orientamento sinora espresso in materia dalla giurisprudenza della stessa Corte.
Nel caso di specie, essendo pacifico tra le parti che l’avviso di accertamento è stato eseguito tramite agenzia privata, con modalità non contemplate dall’ordinamento al tempo della notifica, deve ritenersi inesistente la notifica stessa ed accolto il ricorso.
LINK – CORTE DI CASSAZIONE – SEZ, VI CIVILE – ORDINANZA N. 2173/2018
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it