Sul ricorso del Comune di Milano avverso la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione della CTP relativa ad un AVVISO DI ACCERTAMENTO ICI/2009, la Corte di Cassazione, con l’ORDIN. N. 1098/2018 – SEZ. VI CIVILE – pubblicata il 18 gennaio 2018, ha riaffermato il principio costante della giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“In tema di imposta comunale sugli immobili (ici), l’art. 74, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, nel prevedere che, a decorrere dal 1° gennaio 2000, gli atti comunque attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro notificazione, va interpretato nel senso dell’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’ICI, ma non esclude affatto l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi anche per annualità d’imposta SOSPESE, ovverosia suscettibili di accertamento e/o di liquidazione e/o di rimborso”.
Nel caso in esame i giudici della CTR avevano omesso di esaminare la denuncia di variazione presentata dalla società contribuente con la quale la medesima aveva sollecitato l’attribuzione della rendita, ed avevano disatteso i consolidati principi secondo i quali l’atto di attribuzione di rendita ha natura dichiarativa e non costitutiva, con efficacia retroattiva, da potersi quindi applicare a periodi precedenti a decorrere dalla notifica della variazione.
Il ricorso è stato, quindi, accolto e la sentenza impugnata rinviata alla CTR della Lombardia per il riesame del merito alla luce dei principi esposti.
LINK – CASSAZIONE SEZ, VI CIVILE – ORDINANZA N. 1098/2018 –
Articolo realizzato in collaborazione con la redazione della rivista Finanza Territoriale www.finanzaterritoriale.it