La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma che impone l’attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno ai neonati. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 286 del dicembre scorso, che ha accolto la questione di legittimità del doppio cognome ai neonati, il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha pubblicato una circolare rivolta ai prefetti rivedendo la disposizione che impone l’attribuzione automatica ed esclusiva del solo cognome paterno.
Ora dunque i genitori possono attribuire al proprio figlio, di comune accordo, il doppio cognome (materno e paterno) al momento della nascita. Per rispondere alle numerose richieste di chiarimento pervenute, la Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali ha quindi trasmesso ai prefetti una circolare con le indicazioni operative e i chiarimenti interpretativi sulle prime questioni emerse dopo il pronunciamento della Corte.
Tra i punti principali della circolare viene chiarito che il cognome della madre dovrà essere posposto a quello del padre e non il contrario; l’attribuzione “anche” del cognome materno al nuovo nato riguarda tutti gli elementi onomastici dei quali sia eventualmente composto il cognome stesso; le novità in esame trovano applicazione per gli atti di nascita che si formano dal giorno successivo alla pubblicazione della suddetta sentenza, decretata il 28 dicembre 2016.