È evidente che in questi ultimi anni qualcosa nel sistema di valutazione adottato dalla Pubblica Amministrazione non ha funzionato. Il Governo vuole dunque rivedere la materia e vuole farlo attraverso un nuovo pezzo della riforma della P.a, in arrivo per febbraio. Ma intanto fa un primo passo, partendo dalle cellule ‘giudicatrici’, garanti delle ‘pagelle’ degli statali e a cui spetta di mettere il voto agli alti dirigenti pubblici. Il nome ufficiale è Organismi indipendenti di valutazione (Oiv). Risalgono agli anni Novanta, allora si chiamavano Nuclei di valutazione, la struttura attuale invece deriva dalla legge Brunetta. E adesso si cambia, con l’obiettivo di far funzionare davvero il sistema, puntando su autonomia e professionalità.
È tutto pronto quindi per la redazione dell’elenco nazionale organismi indipendenti di valutazione. Con una comunicazione sul proprio sito, il Dipartimento della Funzione pubblica ha fornito le istruzioni operative per l’iscrizione obbligatoria finalizzata alla partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Oiv.
La prima novità è dunque la creazione di un albo nazionale di chi si candida a fare l’esaminatore, con l’amministrazione di turno obbligata a pescare dall’elenco e non più libera di prendere dove vuole. Non solo. Si moltiplicano i paletti per poter aspirare a diventare valutatore, dai divieti per chi ha ricevuto condanne o sanzioni disciplinari, ai titoli di studio necessari. A riscrivere le regole è un decreto della presidenza del consiglio dei ministri, firmato dalla titolare della P.a, Marianna Madia, e già registrato dalla Corte dei Conti.
L’ultimo tassello è il Dm 2 dicembre 2016 che ha fissato nel dettaglio tutti i criteri per poter essere iscritti all’elenco, le modalità operative per la candidature e il meccanismo di funzionamento per l’attribuzione degli incarichi.
Il dipartimento della Funzione pubblica, cui spetta la tenuta dell’elenco dei Oiv, ha già provveduto a dare seguito alla nuova disciplina, aprendo una piattaforma online dedicata sul sito istituzionale del ministero. Ma cosa sono gli Organismi indipendenti di valutazione? La legge prevede che ogni amministrazione si doti di un Oiv. E su questo punto non si cambia. I componenti vanno da uno a un massimo di tre. Le funzioni svolte sono diverse, tra le principali l’Oiv è chiamato a garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, propone all’organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione dei premi, certifica l’assolvimento degli obblighi di trasparenza. Per farne parte il decreto appena uscito detta precise condizioni: non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato per delitti contro la P.a; non avere a carico giudizi di responsabilità per danno erariale; essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica); avere maturato un’esperienza professionale di almeno 5 anni nel settore della valutazione; e, perfino, non essere stati destinatari, se dipendenti pubblici, di una sanzione superiore alla censura. Non solo, l’elenco sarà diviso in tre fasce, a cui corrispondono tre diversi gradi di valutatore tarati sulla ‘carriera’ (passate esperienze professionali). Diventa poi obbligatoria la formazione, con un tot di crediti da accumulare partecipando a corsi di aggiornamento.
L’incarico può avere una durata massimo di tre anni e può essere rinnovato una sola volta, ma sempre dopo una selezione. C’è poi un’altra prescrizione, volta a mettere fine alla prassi per cui chi fa il valutatore non lo fa per un’unica amministrazione ma per una serie: adesso spunta un limite di tre, che diventa di una se il soggetto in questione è un dipendente pubblico o l’ente che va a servire conta oltre mille persone.
Per quanto riguarda gli enti locali, per ora la questione rimane come al solito sospesa. Infatti, l’articolo 3, comma 4, del Dpr 105/2016 ha previsto che verranno individuati dei protocolli per realizzare le attività in oggetto di competenza delle autonomie territoriali mediante intesa tra Conferenza delle Regioni e Province autonome, Anci e Upi. Per cui, provando a ipotizzare una prima soluzione potrebbe essere che le nuove regole:
1) per le amministrazioni statali si applicano direttamente dalle prossime nomine di Oiv;
2) per le amministrazioni locali che hanno optato per l’Oiv, occorrerà l’intesa con Anci (fino a riforma di cui articolo 17 della legge 124/2015);
3) per le amministrazioni locali che hanno optato per il Nucleo di valutazione, si continuano ad applicare i propri ordinamenti (sempre fino alla riforma di cui all’articolo 17, che potrebbe riscrivere il tutto). Ma si tratta, appunto, di ipotesi.