Se il contratto d’affitto non è registrato, l’inquilino ha il diritto di chiedere la restituzione di tutti i canoni di locazione. Lo stabilisce la sentenza 25503/2016 emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione, secondo cui “il contratto di locazione non registrato è nullo ai sensi dell’art. 1, comma 346, della l. 30.12.2004 n. 311”.
La sentenza pubblicata lo scorso 13 dicembre fa riferimento a un caso nel quale l’attore richiedeva la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno poiché l’immobile occupato non era mai stato oggetto di un contratto ritualmente registrato. Secondo la Corte d’Appello, il contratto “era stato concluso, ma era inefficace perché non registrato; l’inefficacia del contratto non esimeva l’occupante dell’obbligo di pagamento del canone pattuito, come corrispettivo della detenzione intrinsecamente irripetibile”.
La Cassazione, invece, ha giudicato il contratto non inefficace ma nullo. “Il principio di diritto enunciato comporta che, in ipotesi di mancata registrazione del contratto, l’inquilino avrà il diritto di chiedere la restituzione di tutti i canoni di locazione nonché l’impossibilità per il locatore di adire le vie giudiziarie per ottenere il pagamento di eventuali morosità”.