La rottamazione delle cartelle assume ormai i connotati di una telenovela dall’incerto finale. Le ultime novità sono state introdotte durante l’esame alla Camera del decreto fiscale che, dopo l’approvazione di mercoledì a Montecitorio, è ora passato al Senato per l’esame definitivo. Non sono ancora esclusi altri cambiamenti ma, comunque, c’è ancora tempo per aderire. Facciamo rapidamente il punto sullo stato dell’arte del provvedimento.
L’adesione alla rottamazione potrà ora avvenire entro il 31 marzo, e non più entro il 23 gennaio. Si dovrà usare il modulo messo a punto da Equitalia. La consegna dovrà essere effettuata presso gli uffici della concessionaria, oppure con posta elettronica certificata alle e-mail indicate sul modulo e sul portale della società. Sul modulo di adesione, che ha il codice ‘DA1’, i contribuenti, dopo essersi identificati, dovranno indicare le cartelle Equitalia (e i relativi ‘carichi’) per le quali chiedono la definizione agevolata. Chi ha più di una cartella potrà decidere di aderire anche a una sola di esse. Vanno poi definite la modalità di pagamento (in unica soluzione o dilazionato in un massimo di cinque rate, l’ultima a settembre 2018). C’e’ poi la parte relativa agli eventuali giudizi pendenti, ai quali occorre rinunciare.
Importante! La rottamazione vale per tutte le cartelle esattoriali, non solo per quelle di Equitalia. Ed è stata estesa anche ai ”carichi” affidati ai concessionari nel corso del 2016. In pratica, potranno essere pagate senza interessi e sanzioni anche le iscrizioni a ruolo fatte dagli altri concessionari, da quelli siciliani a quelli degli enti territoriali che abbiano scelto altre società di riscossione. Sarà possibile usufruire dello ”sconto” anche per l’Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione. Per le multe stradali, invece, lo sconto riguarda i soli interessi e le altre maggiorazioni previste. La Camera, tuttavia, ha previsto la possibilità che i Comuni decidano di ”rottamare” anche le somme che vengono richieste tramite ingiunzione (ma dovranno approvare un regolamento entro 60 giorni dalla conversione del decreto).
Successivamente all’adesione, il concessionario della riscossione dovrà comunicare l’importo complessivo dovuto e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Invierà anche i bollettini. Ovviamente, le date sono state spostate in avanti. Dal 24 aprile al 31 maggio. Le rate salgono da quattro a cinque. Le prime tre scadono a luglio, settembre e novembre 2017, le altre due ad aprile e settembre 2018. Il 70% dell’importo va pagato entro il 2017.
Il fisco sarà inflessibile per chi non paga le rate previste, ma anche per chi lo fa in modo ridotto o ritardato. In quei casi, salta la ‘rottamazione” e tornano a scattare sanzioni e interessi delle vecchie cartelle. Il versamento della ‘cartella scontata’ potra’ esser fatto anche con la domiciliazione sul conto della banca, oppure con i bollettini precompilati. Possibile anche versare agli sportelli del concessionario della riscossione. Anche i contribuenti che hanno già in parte pagato la cartella fiscale, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione, potranno aderire alla ”definizione agevolata”. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate ma solo dal 2017: quindi vanno versate le eventuali rate in cadenza quest’anno fino a tutto dicembre. La società di riscossione deve comunicare al contribuente l’eventuale esistenza di debiti per i quali non sia ancora stata emessa la cartella. Il cittadino può comunque richiedere questa informazione agli sportelli di Equitalia o accedendo a un’apposita area del sito della concessionaria.
Per aderire, il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a portare avanti le liti relative alla cartella che sta versando.
Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza, ma anche quelli per le ”azioni esecutive” del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano, però, le operazioni già in corso.