Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezioni riunite, con parere del 3 novembre 2025 n. 253, ha stabilito che il programma triennale dei lavori pubblici non può essere impugnato per carenza di lesività diretta.
Secondo la giurisprudenza, il programma triennale ha una natura essenzialmente finanziaria e programmatica e, salvo specifiche previsioni immediatamente lesive, non incide direttamente sui diritti dei singoli. Nel caso esaminato, il Cga ha quindi dichiarato inammissibile la richiesta di annullamento avanzata contro il programma di un ente locale.
La decisione riguarda anche le procedure di project financing. La natura programmatica del programma non cambia in relazione a questi progetti e, anche in caso di dichiarazione di pubblico interesse, l’amministrazione non è obbligata ad avviare automaticamente la gara per l’affidamento della concessione.
La sentenza si colloca in linea con precedenti del Consiglio di Stato, che già avevano escluso effetti lesivi immediati del programma triennale.
Fonte: Ufficio massimario del Consiglio di Stato