Pubblicato il 16/05/2026
N. 00780/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00501/2026 REG.RIC.
Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, sentenza del 16 maggio 2026
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna ha chiarito che, in materia elettorale, la validità della presentazione delle liste e delle relative sottoscrizioni è subordinata alla presenza di una continuità documentale certa, che non può essere supplita da ricostruzioni logiche o elementi indiretti.
Secondo il principio affermato, i moduli contenenti le firme dei sottoscrittori devono risultare collegati in modo fisico e univoco ai fogli recanti simbolo, elenco dei candidati e generalità della lista, così da garantire che ogni firma sia apposta con piena consapevolezza del contenuto complessivo della candidatura sostenuta. La semplice numerazione delle pagine o la successione dei documenti non è sufficiente a dimostrare tale unità.
Il TAR ribadisce che tale requisito non costituisce un formalismo, ma un presidio sostanziale a tutela della trasparenza e della genuinità della competizione elettorale, impedendo che possano essere ammesse liste in cui non sia verificabile, in modo immediato e non equivoco, il collegamento tra sottoscrizioni e progetto politico presentato.
In questa prospettiva, viene esclusa la possibilità di valorizzare elementi sostanziali quali la presenza di autenticazioni, l’intervento del pubblico ufficiale o la sequenza dei modelli utilizzati: tali circostanze non sono idonee a sanare la mancanza di un collegamento materiale tra i fogli.
Il principio di diritto affermato è quindi il seguente: nelle procedure di presentazione delle liste elettorali, la continuità documentale richiede un collegamento fisico tra i fogli che compongono la lista e i moduli di sottoscrizione; in mancanza, non è possibile ritenere integrato il requisito della consapevolezza dei sottoscrittori, con conseguente legittimità della ricusazione della lista.
Sulla base di tale impostazione, il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittima la decisione della Commissione elettorale di ricusare la candidatura e la lista collegata, per violazione degli artt. 28 e 32 del D.P.R. n. 570 del 1960, nonché dei principi di certezza e trasparenza del procedimento elettorale.