L’accesso agli atti con finalità difensiva non può essere negato in modo generico dall’amministrazione, ma al tempo stesso non può trasformarsi in una richiesta esplorativa o sproporzionata. È il principio affermato dal Tar Veneto, Sezione Prima, nella sentenza n. 1149 del 22 maggio 2026 (ricorso n. 620/2026), che definisce i limiti del diritto di ostensione in relazione alla contestazione di un verbale amministrativo.
Il Collegio chiarisce anzitutto che un diniego sostanziale di accesso non può essere mascherato da interlocuzione procedimentale. Se l’amministrazione conclude che l’istanza non è accoglibile per carenza di interesse, determinando un arresto del procedimento, il provvedimento assume natura definitiva ed è quindi impugnabile. Il richiamo al principio di collaborazione con il privato, osserva il Tar, non esonera l’ente dall’obbligo di distinguere tra documenti ostensibili e richieste non accoglibili.
Sotto il profilo dell’accesso difensivo, la sentenza ribadisce che non è necessario che sia già pendente un giudizio: è sufficiente un collegamento concreto e non meramente ipotetico tra la documentazione richiesta e la tutela di una posizione giuridica. L’accesso, quindi, può essere esercitato anche in via propedeutica rispetto a un’eventuale impugnazione, senza che il richiedente debba anticipare in modo dettagliato la strategia difensiva.
Il Tar precisa però che il diritto di accesso incontra un limite nel requisito della strumentalità. Sono ostensibili gli atti direttamente riferibili all’accertamento contestato e utili a verificarne la legittimità, come la documentazione del rilevamento, gli atti istitutivi del sistema di controllo, la segnaletica e gli elementi identificativi dell’apparecchiatura utilizzata, comprese eventuali autorizzazioni o verifiche tecniche.
Restano invece esclusi dall’ostensione gli atti privi di un nesso concreto con la specifica esigenza difensiva, quali studi generali sul traffico, dati statistici aggregati, piani urbani della mobilità nella loro interezza o documentazione amministrativa e commerciale non direttamente funzionale alla verifica del singolo accertamento.
Con la decisione n. 1149/2026, il Tar Veneto delinea così un equilibrio tra diritto di difesa e buon andamento amministrativo: l’accesso documentale deve essere effettivo quando serve a contestare un provvedimento, ma non può tradursi in un controllo generalizzato sull’attività della pubblica amministrazione.