La controversia sulla compensazione tra contributi economici per rette residenziali e crediti vantati dall’ente locale non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo quando non viene contestato l’esercizio del potere pubblico nella concessione del beneficio, ma la legittimità del rapporto patrimoniale sottostante. È questo il principio di diritto affermato dal Tar Veneto, Sezione III, con la sentenza n. 1165 del 25 maggio 2026 (ricorso n. 2238/2025).
Il Collegio ha chiarito che il criterio decisivo per il riparto di giurisdizione resta il “petitum sostanziale”: occorre verificare se il ricorrente stia contestando un potere amministrativo oppure rivendicando un diritto soggettivo. Nel caso esaminato, il Comune aveva già riconosciuto e quantificato il contributo economico per la retta residenziale sulla base dell’ISEE, opponendo però la compensazione con un credito pregresso vantato nei confronti del beneficiario.
Secondo il Tar, la questione non riguardava né l’“an” né il “quantum” del contributo assistenziale, ma esclusivamente la sussistenza dei presupposti della compensazione ai sensi degli articoli 1241 e seguenti del codice civile. Per questo motivo, gli atti comunali sono stati qualificati come “atti paritetici” e non espressione di potestà amministrativa: la compensazione, infatti, è un istituto di diritto privato e il suo esercizio integra un diritto potestativo.
Di conseguenza, la tutela spetta al giudice ordinario, competente a valutare anche questioni incidentali relative alla validità del regolamento comunale eventualmente rilevante nel rapporto patrimoniale, potendone disapplicare le disposizioni se illegittime. Né è sufficiente, osserva il Tar, invocare violazioni delle garanzie procedimentali della legge n. 241/1990 per attrarre la controversia davanti al giudice amministrativo, quando il nucleo della lite riguarda un diritto soggettivo e non il cattivo esercizio del potere pubblico.
Con la sentenza n. 1165/2026, il Tar Veneto ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando il giudice ordinario come sede competente per la riassunzione della domanda ai sensi dell’articolo 11 del Codice del processo amministrativo.