Il parere negativo del Comitato tecnico VIA non può arrestare da solo il procedimento di rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), né sostituire la decisione spettante alla Conferenza dei servizi. È questo il principio di diritto affermato dal Tar Veneto, Sezione IV, con la sentenza n. 1120/2026, pubblicata il 15 maggio 2026 (ricorso n. 2626/2025).
Secondo il Collegio, l’articolo 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 configura il PAUR come un procedimento unitario nel quale la Conferenza dei servizi in modalità sincrona rappresenta il “fulcro” decisionale e la sede necessaria per l’adozione della determinazione finale, sia essa favorevole o negativa. Il parere espresso dal Comitato tecnico VIA mantiene invece natura endoprocedimentale e istruttoria, anche quando presenti contenuti tecnico-discrezionali di particolare rilievo.
Per il Tar, una disciplina regionale non può attribuire a tale parere un effetto sostanzialmente impeditivo della convocazione della Conferenza, alterando il modello procedimentale stabilito dal legislatore statale. La previsione della Regione Veneto che subordinava la prosecuzione del procedimento a un previo parere favorevole del Comitato VIA è stata quindi ritenuta eccedente rispetto al potere regionale di semplificazione, poiché finiva per trasformare un atto istruttorio in un vero e proprio veto decisorio.
La sentenza chiarisce inoltre che esigenze di economia procedimentale non possono giustificare deroghe peggiorative rispetto allo schema legale previsto dalla normativa nazionale: anche un eventuale diniego deve essere assunto all’esito della Conferenza dei servizi, sede deputata alla valutazione complessiva degli interessi pubblici coinvolti e delle posizioni delle amministrazioni partecipanti.
In applicazione di questo principio, il Tar Veneto ha annullato il provvedimento regionale di diniego e i pareri VIA presupposti, imponendo la riedizione del procedimento attraverso la convocazione della Conferenza dei servizi prevista dall’art. 27-bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006. Restano assorbite le questioni di merito tecnico, che dovranno essere riesaminate nella sede procedimentale corretta.
(TAR Veneto – Sezione IV)