Nelle procedure comparative per il rilascio o la modifica delle concessioni demaniali marittime, i Comuni possono integrare e specificare i criteri di valutazione fissati dalla normativa regionale, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, trasparenza e parità di trattamento. È questo il principio di diritto affermato dal Tar Veneto, Sezione I, con la sentenza n. 1125/2026, pubblicata il 19 maggio 2026, nell’ambito del ricorso n. 482/2025.
Il Collegio ha chiarito che i parametri contenuti nei regolamenti comunali non devono essere considerati automaticamente estranei al quadro normativo regionale se rappresentano una specificazione coerente dei criteri già previsti dalla legge. Nel caso esaminato, il Tar ha ritenuto legittima la previsione regolamentare che attribuiva un punteggio premiale all’adesione a enti o associazioni impegnate nella promozione turistica del territorio, qualificandola come articolazione del criterio regionale relativo ai soggetti imprenditoriali attivi nel settore del turismo.
La sentenza ribadisce inoltre la legittimità della motivazione “per relationem” nei procedimenti comparativi sulle concessioni demaniali: il richiamo ai verbali di gara può ritenersi sufficiente quando questi consentano di ricostruire in modo dettagliato l’iter valutativo e le ragioni dell’assegnazione.
Un ulteriore passaggio rilevante riguarda la gestione diretta della concessione demaniale. Secondo il Tar, la gestione diretta costituisce la regola ordinaria prevista dalla normativa regionale e, pertanto, non necessita di una dichiarazione espressa da parte del concessionario. Al contrario, eventuali forme di affidamento a terzi devono essere specificamente dichiarate e autorizzate, soprattutto quando la gestione diretta abbia inciso sul punteggio ottenuto in gara.
La decisione affronta anche il tema del soccorso istruttorio, affermando che nelle procedure per concessioni demaniali marittime esso presenta margini di applicazione più ampi rispetto agli appalti pubblici disciplinati dal Codice dei contratti. Trattandosi di procedure informali, finalizzate all’individuazione della proposta più idonea al miglior utilizzo del bene demaniale e al perseguimento del più rilevante interesse pubblico, l’amministrazione può consentire chiarimenti e integrazioni che non alterino in modo sostanziale l’offerta originaria né compromettano la par condicio tra concorrenti.
Con la sentenza n. 1125/2026 (reg. ric. n. 482/2025), il Tar Veneto ha quindi respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti, dichiarando improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuto difetto di interesse.