Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione Autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 00074/2026 pubblicata il 30/03/2026 (r.g. n. 00002/2026), ha delineato i confini della discrezionalità tecnica e della coerenza documentale nelle procedure di affidamento di concessioni regolate dal d.lgs. 36/2023.
La coerenza tra offerta tecnica ed economica
Il principio cardine ribadito dai giudici riguarda il rapporto tra le tariffe dichiarate nell’offerta tecnica e la loro traduzione nel Piano economico finanziario (pef). Il collegio ha stabilito che non sussiste un automatismo di esclusione per discrasie formali o adattamenti tecnici nei fogli di calcolo, purché l’offerta risulti nel suo complesso:
- univoca, chiara e attendibile;
- espressione di una legittima prudenza imprenditoriale, come nel caso della scelta di non contabilizzare nel pef alcune voci di ricavo potenziali (es. sosta notturna).
Tale omissione non inficia l’equilibrio del piano, ma anzi lo rende più solido a fronte di possibili contrazioni del mercato.
Il trasferimento del rischio operativo
La sentenza si sofferma sulla natura del rischio operativo ex art. 177 del nuovo Codice dei contratti. Il principio di diritto espresso chiarisce che:
- autonomia delle stime: il concessionario è libero di sottostimare i ricavi rispetto alle previsioni della stazione appaltante, poiché tale scelta sposta ulteriormente il rischio di gestione in capo al privato;
- equilibrio soggettivo: l’equilibrio economico-finanziario è una sintesi necessaria tra costi e ricavi che deve permettere il recupero degli investimenti, ma la sua valutazione spetta alla stazione appaltante entro i limiti della ragionevolezza;
- insindacabilità del merito: le verifiche della commissione di gara sulla sostenibilità del pef costituiscono espressione di discrezionalità tecnica, censurabile in sede giurisdizionale solo in presenza di errori macroscopici o illogicità manifeste.
Conclusioni sulla sostenibilità
Il tribunale ha confermato che l’extra-redditività e i meccanismi di revenue sharing non devono necessariamente essere stimati nel pef di gara se la lex specialis ne prevede l’aggiornamento solo in fase esecutiva. Tale orientamento tutela il principio del risultato e della fiducia, pilastri della nuova disciplina, evitando che eccessivi formalismi contabili precludano l’aggiudicazione di offerte economicamente sostenibili.
Estremi della sentenza: TRGA Bolzano, sez. aut., 30 marzo 2026, n. 74.