Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, Sezione autonoma di Bolzano, con la sentenza n. 00087/2026 pubblicata il 13/04/2026 (procedimento n. 00247/2025 REG.RIC.), ha accolto il ricorso di una privata contro il diniego di un permesso di costruire per il recupero abitativo di un sottotetto. Il Comune aveva motivato il rifiuto principalmente sulla base del dissenso espresso da una comproprietaria del tetto e su presunti contrasti con servitù esistenti.
Il principio di diritto
Il punto nodale della decisione risiede nell’applicazione dell’art. 1102 del codice civile in ambito di condominio parziale. Secondo i giudici, il Comune non può opporre un diniego automatico basandosi sulla mancanza del consenso di tutti i comproprietari quando l’intervento:
- non altera la destinazione d’uso della cosa comune (il tetto deve continuare a coprire l’edificio);
- non impedisce agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
La sentenza ribadisce che, sebbene l’amministrazione debba verificare la legittimazione del richiedente, non può trasformarsi in arbitro di complesse dispute civilistiche. Se l’opera (come la realizzazione di abbaini o terrazze a tasca che non aumentano la cubatura) rientra nelle facoltà di miglior godimento della proprietà esclusiva e non pregiudica la funzione di copertura per gli altri condomini, il titolo edilizio deve essere rilasciato “fatti salvi i diritti dei terzi”.
Conclusioni del collegio
Il Tribunale ha stabilito che:
- La legittimazione sussiste: il comproprietario di un bene comune (come il tetto) ha il diritto di apportare a proprie spese le modifiche necessarie per il miglior godimento della sua proprietà esclusiva (il sottotetto), senza necessità di un consenso unanime, purché sia rispettato il decoro architettonico e la stabilità del fabbricato.
- Limiti dell’istruttoria comunale: l’ente pubblico deve limitarsi a una verifica estrinseca del titolo di possesso, senza farsi condizionare da opposizioni dei vicini che non trovino riscontro in un evidente e immediato pregiudizio ai diritti reali.
Di conseguenza, i giudici hanno annullato il provvedimento di diniego, obbligando l’amministrazione a riesaminare l’istanza alla luce dei principi espressi.