Pubblicata il 04/05/2026
N. 00028/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2025 REG.RIC.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, con sentenza n. 28/2026, ha accolto il ricorso avverso il diniego di una variante a permesso di costruire, offrendo un’importante riaffermazione dei principi che regolano il rapporto tra istruttoria amministrativa, motivazione del provvedimento e garanzie partecipative del privato.
Il Collegio si concentra in particolare sul perimetro applicativo dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, ribadendo che il preavviso di rigetto non costituisce un adempimento meramente formale, ma uno strumento sostanziale di partecipazione procedimentale. Ne consegue che il provvedimento finale non può fondarsi su ragioni nuove, ulteriori o diverse rispetto a quelle preventivamente comunicate, poiché ciò si tradurrebbe in una compressione del diritto del privato a interloquire utilmente con l’amministrazione.
In questa prospettiva, il TAR afferma che la motivazione del diniego deve essere coerente con il contenuto del preavviso, non potendo l’amministrazione introdurre in giudizio giustificazioni ulteriori, né tantomeno integrare ex post le ragioni del rigetto attraverso difese processuali. Tale operazione, infatti, violerebbe la funzione stessa della motivazione amministrativa, che deve essere completa, trasparente e conoscibile già al momento dell’adozione del provvedimento.
Il Tribunale richiama inoltre il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è inammissibile l’integrazione postuma della motivazione del provvedimento, salvo il limite dell’utilizzo di elementi già presenti nel procedimento. In assenza di tale presupposto, la motivazione aggiuntiva in sede giudiziale non può sanare il vizio originario dell’atto.
Sotto il profilo edilizio, la decisione evidenzia che l’amministrazione non può limitarsi a opporre rigidamente soluzioni progettuali alternative senza confrontarsi effettivamente con le osservazioni e le integrazioni presentate dal privato, soprattutto quando queste siano potenzialmente idonee a soddisfare le finalità pubbliche sottese alla normativa tecnica applicata.
Per tali ragioni, il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego impugnato, disponendone l’annullamento e ordinando la riapertura del procedimento, che dovrà essere concluso con un nuovo provvedimento espresso e adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di partecipazione e di correttezza procedimentale.
(Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta, Sezione Unica, sentenza 4 maggio 2026, n. 28/2026 – R.G. 30/2025)