Con la sentenza n. 00644/2026 (Reg. Prov. Coll.), n. 00700/2023 Reg. Ric., pubblicata il 7 aprile 2026, il TAR Emilia-Romagna, Bologna, Sezione Seconda, interviene in materia di accordi urbanistici ex art. 11 della legge n. 241/1990, ribadendo alcuni principi di rilievo sistematico in tema di esecuzione delle convenzioni tra pubblica amministrazione e privati.
Il Collegio chiarisce anzitutto che gli accordi sostitutivi di provvedimento, pur inseriti nell’alveo civilistico delle obbligazioni, conservano una natura pubblicistica che impone l’applicazione dei principi di correttezza, collaborazione e buona fede in senso oggettivo, con particolare intensità nei rapporti con l’amministrazione. Ne deriva che l’adempimento delle obbligazioni non può essere subordinato a condizioni non espressamente previste nell’accordo, né l’inadempimento può essere giustificato attraverso eccezioni generiche o non proporzionate.
In tale prospettiva, il TAR esclude la fondatezza dell’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dall’ente locale, ribadendo che la sua applicabilità negli accordi pubblicistici è comunque vincolata al rispetto del principio di buona fede e di proporzionalità, che impedisce di sospendere le prestazioni in modo arbitrario o sganciato dalla funzione economico-sociale del rapporto.
Particolarmente rilevante è il passaggio in cui il Tribunale afferma che le obbligazioni assunte dall’amministrazione nell’ambito della pianificazione urbanistica, ove finalizzate al riequilibrio di interessi pubblici e privati, non possono essere degradate a mere dichiarazioni programmatiche, ma assumono natura vincolante e direttamente esigibile, salvo espressa previsione contraria.
Sul piano della responsabilità, la sentenza conferma inoltre la piena risarcibilità del danno derivante dall’inadempimento della convenzione urbanistica, nonché del danno da responsabilità precontrattuale ex artt. 1337 e 1338 c.c., qualora sia accertata la violazione dell’affidamento ingenerato nella fase delle trattative, soprattutto quando queste siano state caratterizzate da atti amministrativi formali idonei a consolidare la fiducia del privato.
Il TAR precisa infine che l’occupazione sine titulo di aree private nell’ambito di opere pubbliche impone il ripristino della legalità attraverso strumenti tipici dell’ordinamento, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di attivare, nei limiti di legge, il procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. 327/2001.
Nel dispositivo, il Tribunale ha quindi parzialmente accolto il ricorso, condannando il Comune all’adempimento delle obbligazioni convenzionali e al risarcimento del danno, oltre a disporre la restituzione delle aree indebitamente occupate, con compensazione delle spese di lite.
In sintesi, la decisione rafforza l’idea che negli accordi urbanistici la discrezionalità amministrativa non può tradursi in un arretramento degli impegni assunti, e che il principio di buona fede costituisce parametro decisivo sia per l’esecuzione del contratto pubblico sia per la responsabilità dell’amministrazione in caso di inadempimento.