Pubblicata il 02/02/2026 – N. 00831/2026 REG.PROV.COLL. – N. 08342/2025 REG.RIC.
Con la sentenza n. 00831/2026, il Consiglio di Stato ha definito i confini tra espressione della preferenza e segni di riconoscimento nelle elezioni amministrative: il principio cardine che deve guidare l’esame delle schede è la salvaguardia della volontà dell’elettore. I giudici hanno stabilito che l’aggiunta di una qualifica professionale al nome del candidato non costituisce, di per sé, un tentativo di rendere riconoscibile il voto.
In una comunità locale ristretta, è comune che un candidato sia identificato dai cittadini attraverso il proprio mestiere. Di conseguenza, scrivere “vigile” accanto al nome di un candidato che effettivamente svolge o ha svolto tale funzione è considerato un modo per rendere univoca la propria scelta, piuttosto che un segnale di riconoscimento illecito. La giurisprudenza sottolinea che tali diciture agiscono come un rafforzativo della volontà elettorale.
Un altro punto rilevante riguarda l’uso di segni particolarmente marcati o “croci” multiple sul simbolo: secondo la sentenza, la presenza di tratti evidenti non conduce all’annullamento della scheda, a meno che non vi sia la prova inoppugnabile dell’intento di farsi identificare. Allo stesso modo, il cosiddetto “voto disgiunto” nei comuni sotto i 15.000 abitanti (dove non è ammesso) non invalida l’intera scheda: se l’elettore barra un simbolo e scrive preferenze per candidati di un’altra lista, il voto rimane valido per la lista contrassegnata, mentre restano inefficaci solo le preferenze espresse erroneamente.
Infine, la decisione ribadisce il valore delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista: esse possono costituire un principio di prova per richiedere verifiche istruttorie, ma devono essere specifiche e non basate su congetture per poter superare la “prova di resistenza” necessaria a mettere in discussione l’esito del voto.