Con sentenza n. 1968/2026 (Reg. Prov. Coll.), resa sul ricorso n. 5145/2025, pubblicata l’11 marzo 2026, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha ribadito alcuni principi consolidati in materia di pianificazione urbanistica e sindacato del giudice amministrativo sulle scelte di governo del territorio.
Il Collegio ha affermato che le determinazioni relative alla destinazione urbanistica delle aree rientrano nella piena discrezionalità dell’amministrazione comunale e sono sindacabili solo entro limiti ristretti, ossia in presenza di vizi macroscopici di illogicità, irragionevolezza o sviamento, non potendo il giudice sostituire la propria valutazione a quella pianificatoria dell’ente.
In particolare, è stato ribadito che l’interesse del privato alla conservazione di una precedente destinazione urbanistica non configura una posizione giuridica tutelata in modo assoluto, essendo fisiologicamente recessivo rispetto alle scelte di governo del territorio, purché queste risultino sorrette da una motivazione non meramente apparente e coerente con l’assetto complessivo dell’area.
Quanto ai profili procedimentali, il Consiglio di Stato ha chiarito che l’obbligo di esame delle osservazioni presentate dai privati è soddisfatto anche mediante il loro recepimento nelle controdeduzioni tecniche fatte proprie dall’organo consiliare, senza necessità di una puntuale replica analitica a ciascun rilievo, purché emerga l’effettiva valutazione delle stesse nell’atto finale.
Sul piano processuale, è stato inoltre riaffermato che la legittimazione e l’interesse a ricorrere devono essere concreti, attuali e direttamente collegati al provvedimento impugnato, non potendo fondarsi su doglianze relative ad atti endoprocedimentali privi di immediata lesività.
Infine, il Collegio ha escluso la configurabilità di uno sviamento di potere in assenza di elementi oggettivi idonei a dimostrare un uso distorto della funzione pianificatoria, precisando che eventuali motivazioni soggettive o interne all’organo politico non sono di per sé idonee a inficiare la validità delle scelte urbanistiche adottate in sede consiliare.
Per tali ragioni, il Consiglio di Stato (Sezione IV), sentenza n. 1968/2026, ha respinto l’appello, confermando la decisione di primo grado e ribadendo la piena legittimità dell’esercizio della discrezionalità urbanistica comunale.