Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna, Sezione Seconda, con sentenza n. 00540/2026 (R.G. n. 00476/2025), pubblicata il 17 marzo 2026 e decisa in data 28 gennaio 2026, si è pronunciato sulla corretta applicazione del sistema di nomina del collegio dei revisori dei conti negli enti locali, chiarendo la portata del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa regionale.
Il Collegio ha ribadito che, nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, il rispetto delle quote di genere non impone la presenza di due candidati dello stesso genere nella rosa dei nominativi da sottoporre a sorteggio, ma è assicurato dalla presenza di almeno un rappresentante per genere nella fase di formazione della rosa, secondo quanto previsto dall’art. 36 della legge regionale Sardegna 4 febbraio 2016, n. 2 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 14/35 del 23 marzo 2016.
Il principio di diritto affermato è che il sistema normativo combina una fase elettiva e una fase aleatoria, nella quale il sorteggio è lo strumento funzionale a garantire imparzialità e indipendenza dell’organo, mentre le quote di genere operano come vincolo strutturale minimo e non come criterio selettivo individuale idoneo a fondare un diritto alla nomina o alla sostituzione automatica di candidati esclusi.
Il TAR ha precisato che la presenza di almeno una candidatura per genere nella rosa consente di rispettare la disciplina vigente, anche in ragione della previsione secondo cui eventuali estrazioni di soggetti appartenenti allo stesso genere oltre il limite consentito devono considerarsi nulle, senza che ciò alteri il meccanismo complessivo del sorteggio.
Da tale impianto normativo discende, secondo il giudice amministrativo, l’assenza di un diritto soggettivo del singolo candidato all’inserimento nella rosa o alla partecipazione alla fase di estrazione, prevalendo la logica procedimentale di composizione dell’organo e la discrezionalità tecnica dell’amministrazione nella gestione delle fasi previste.
La decisione si conclude con il rigetto del ricorso introduttivo e la declaratoria di inammissibilità e infondatezza dei motivi aggiunti, confermando la legittimità del procedimento di nomina del collegio dei revisori del Comune di Cagliari.