Consiglio di Stato: nella soccombenza virtuale serve una valutazione complessiva del risultato elettorale, non limitata al solo ballottaggio

AGEL 29 Aprile 2026, di Redazione

La Quinta Sezione chiarisce che, ai fini della liquidazione delle spese in caso di improcedibilità, il giudizio prognostico sul merito deve ricostruire l’esito elettorale in modo globale e non atomistico, includendo anche il primo turno e gli effetti della candidatura contestata. Sentenza Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2026, n. 1121 (R.G. n. 8841/2025).

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