Con sentenza n. 00942/2026 (Reg. Prov. Coll.) – ricorso n. 01054/2022 – il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha chiarito alcuni principi rilevanti in materia di sanatoria edilizia e determinazione degli oneri urbanistici.
Il Collegio ha ribadito che il mutamento di destinazione d’uso da rurale a civile abitazione costituisce, in linea generale, una trasformazione urbanisticamente rilevante ai sensi dell’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001, con conseguente assoggettamento al contributo di costruzione.
Tuttavia, il TAR ha precisato un principio centrale: il raddoppio degli oneri previsto dall’art. 36 del d.P.R. 380/2001 non può essere applicato in modo generalizzato all’intero immobile, ma deve essere limitato alle sole porzioni o volumetrie effettivamente oggetto di interventi abusivi o di variazione rilevante della destinazione d’uso.
Ne deriva che, nei casi di fabbricati originariamente rurali poi stabilmente utilizzati come abitazione, occorre distinguere tra:
- volumetrie già legittimamente assentite con funzione residenziale rurale (non soggette a raddoppio);
- nuove volumetrie o ampliamenti sanati, per i quali può invece trovare applicazione il regime sanzionatorio rafforzato.
Il Tribunale ha inoltre ribadito che la mera successione ereditaria o il mantenimento dell’uso abitativo da parte degli eredi non integra di per sé un mutamento di destinazione d’uso rilevante ai fini urbanistici, richiamando la disciplina regionale piemontese e i principi già espressi dalla giurisprudenza amministrativa più recente.
In conclusione, la sentenza afferma un criterio di stretta proporzionalità nella quantificazione degli oneri di sanatoria: la maggiorazione non è automatica, ma deve essere rigorosamente ancorata alla concreta trasformazione urbanistica delle singole porzioni edilizie interessate.
(Cons. Stato, giurisprudenza richiamata: nn. 3558/2024 e 811/2025; TAR Piemonte, Sez. II, sentenza n. 00942/2026, ric. n. 01054/2022)