Con la sentenza 31 marzo 2026, n. 117/2026 (Reg. Prov. Coll.), sul ricorso n. 713/2025, il TAR Friuli Venezia Giulia (Sezione I) ha chiarito un principio di diritto destinato a incidere sulla gestione delle gare per il servizio di distribuzione del gas naturale negli ambiti territoriali minimi.
Secondo il Tribunale, ai sensi dell’art. 5, comma 16, del d.m. 12 novembre 2011 n. 226, la nozione di “disaccordo” tra ente concedente e gestore uscente sul valore di rimborso degli impianti (VIR) ha una portata autonoma e distinta rispetto a quella di “contenzioso” giudiziario. Ne consegue che la stazione appaltante ha l’obbligo di rappresentare tale disaccordo negli atti di gara, indipendentemente dall’esistenza di una lite formalmente instaurata davanti al giudice.
Il principio affermato è che la funzione della lex specialis, in questo contesto, non è solo quella di fotografare valori economici già definiti o contestati in giudizio, ma anche di rendere trasparente l’esistenza di divergenze valutative ancora non sfociate in contenzioso, poiché rilevanti ai fini della consapevole formulazione delle offerte e dell’equilibrio economico della concessione.
Il TAR sottolinea inoltre che la disciplina di settore impone alla stazione appaltante di riportare nel bando tutti gli elementi conoscitivi necessari a rappresentare correttamente l’eventuale indeterminatezza del valore di rimborso, anche per garantire la tutela del gestore uscente e la trasparenza del confronto concorrenziale.
In questo quadro, la sentenza afferma che non è consentito alla pubblica amministrazione “trasformare” il disaccordo in un elemento irrilevante ai fini della gara solo perché non ancora sfociato in giudizio, dovendo invece emergere chiaramente nella documentazione di gara ogni divergenza significativa sui valori economici rilevanti.
Il ricorso è stato quindi accolto e gli atti di gara annullati nella parte in cui non rispettavano tali obblighi di trasparenza. Estremi: TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, sentenza 31 marzo 2026, n. 117/2026, RG n. 713/2025.