Con la sentenza TAR Lazio, Sezione II bis, 23 aprile 2026, n. 7402/2026 (R.G. 9985/2004), il giudice amministrativo riafferma un principio rilevante in materia di obblighi nascenti da convenzioni urbanistiche: l’inammissibilità della tutela in forma specifica quando il trasferimento del bene non sia più giuridicamente possibile nei confronti dell’attuale proprietario, con conseguente conversione della pretesa in tutela risarcitoria.
Il Collegio conferma infatti che l’azione ex art. 2932 c.c. non può essere utilizzata per ottenere una sentenza costitutiva di trasferimento immobiliare quando il bene sia ormai stato ceduto a soggetti non vincolati all’originario obbligo, restando quindi preclusa la produzione dell’effetto reale nei confronti dell’attuale titolare.
In tale quadro, la decisione ribadisce che l’inadempimento di un obbligo di trasferimento assunto in sede di convenzione urbanistica non si estingue sul piano della responsabilità, ma si trasforma in un’obbligazione risarcitoria autonoma, finalizzata a reintegrare il pregiudizio subito dall’amministrazione.
Il TAR richiama il criterio generale di cui agli artt. 1218 e 1223 c.c., precisando che il danno può comprendere sia il valore del bene non acquisito sia la perdita della relativa utilità pubblica, qualificabile come lucro cessante. Tuttavia, quando la quantificazione analitica non risulti possibile, il giudice può procedere a una liquidazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c.
Il principio affermato è che, nelle ipotesi in cui venga meno la possibilità di esecuzione specifica dell’obbligo di trasferimento, la tutela non viene meno ma si sposta integralmente sul piano risarcitorio, con determinazione equitativa del danno in relazione alla funzione pubblica compromessa.
Nel caso deciso con sentenza TAR Lazio n. 7402/2026, tale criterio ha condotto al riconoscimento di un ristoro per equivalente, confermando l’orientamento secondo cui la funzione dell’obbligazione urbanistica resta tutelata attraverso la responsabilità patrimoniale dell’inadempiente, anche in assenza di trasferimento coattivo del bene.