Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sezione Prima Quater, con sentenza n. 07610/2026 (R.G. n. 51/2025), ha chiarito un principio rilevante in materia di corsi-concorso pubblici a finalità abilitante, con specifico riferimento alla formazione dei segretari comunali.
Secondo il Collegio, quando il procedimento selettivo è strutturato come corso-concorso e culmina in un’abilitazione professionale, la prova finale non può essere assimilata a una mera valutazione concorsuale tradizionale. Essa rappresenta, infatti, l’atto conclusivo di un percorso formativo articolato e progressivo.
In tale contesto, il Tar afferma che il solo voto numerico non è sufficiente a sorreggere un giudizio di inidoneità, poiché non consente di ricostruire l’iter logico-valutativo seguito dalla commissione né di comprendere le specifiche carenze attribuite al candidato.
Ne deriva il principio secondo cui, nei corsi-concorso per segretari comunali e provinciali, il giudizio finale negativo deve essere accompagnato da una motivazione, anche sintetica ma personalizzata, che dia conto dell’applicazione dei criteri predeterminati e renda verificabile la correttezza della valutazione.