Con la sentenza n. 07348/2026 (R.G. 7509/2025), il TAR Lazio, Sezione Seconda Quater, torna a pronunciarsi sul ruolo delle garanzie partecipative nel procedimento amministrativo, con particolare riferimento al preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Tribunale ha ribadito che la mancata comunicazione del preavviso non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento finale. È infatti necessario che il ricorrente dimostri quali elementi sostanziali avrebbe potuto introdurre nel procedimento e la loro potenziale incidenza sull’esito della decisione amministrativa.
Secondo i giudici, le garanzie procedimentali non possono essere invocate in modo meramente formale, ma devono tradursi in una concreta utilità ai fini del riesercizio del potere da parte dell’amministrazione. In assenza di tale dimostrazione, la violazione non assume rilievo invalidante.
La sentenza conferma inoltre che l’onere di specificazione in capo al ricorrente si collega sia al principio di specificità dei motivi di ricorso sia alla necessità di un interesse effettivo e concreto alla decisione giurisdizionale.
Il TAR Lazio consolida così l’orientamento secondo cui la violazione del preavviso di rigetto rileva solo se è dimostrata una reale incidenza sul contenuto finale del provvedimento amministrativo.